Sentenza n. 302/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7115/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito di complessivi € 3.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7115/2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per complessivi € 3.500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle competenze necessarie. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario e il termine per la presentazione della relativa parcella. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Consente di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di inottemperanza, una penalità di mora nonché la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni risultanti da provvedimenti giudiziari; il suo inutile decorso costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della parcella; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002, per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, la definitività è documentata mediante certificazione di cancelleria e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni a carico della pubblica amministrazione.
- In presenza di un obbligo pecuniario puntuale e integralmente determinato dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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