Ordinanza n. 288/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Carimate Prot. n. 12539 del 15 dicembre 2025, con il quale è stata disposta la chiusura e contestuale archiviazione del procedimento di verifica della decadenza del Permesso di Costruire n. T13/2021, ritenendo il titolo edilizio ancora valido ed efficace.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di chiusura e archiviazione del procedimento di verifica della decadenza del permesso di costruire T13/2021, con affermazione della perdurante validità ed efficacia del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio interessato)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibile decadenza del permesso di costruire T13/2021, rilasciato per lavori di ampliamento su edificio esistente. Dopo il frazionamento del lotto originario in due unità, una edificata e una inedificata, era stata presentata una richiesta di variante, respinta dal Comune perché la proprietaria di uno dei lotti aveva negato il consenso all’intervento, considerato riferito a un unico organismo edilizio con unitarietà planivolumetrica, e perché risultava mancante il lotto edificatorio minimo previsto dalle N.T.A. del P.G.T. Il Consorzio ha impugnato il successivo provvedimento con cui il Comune ha archiviato il procedimento di verifica della decadenza del titolo, deducendo, in particolare, la contraddittorietà della condotta amministrativa: da un lato, l’amministrazione avrebbe ritenuto conformi al permesso opere di fondazione riconducibili a una precedente opera abusiva poi demolita; dall’altro, avrebbe ritenuto ancora possibile l’esecuzione del permesso nonostante il precedente diniego di variante avesse escluso l’esecuzione frazionata dell’intervento originario. Il Consorzio ha inoltre allegato rischi di instabilità del terreno derivanti dagli scavi e dagli sbancamenti, con possibile compromissione della sicurezza della strada prospiciente, da esso manutenuta e gestita.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la complessità delle questioni richieda l’approfondimento proprio della fase di merito e ravvisando profili di possibile fondatezza nelle censure relative alla contraddittorietà della condotta comunale. In particolare, dovranno essere esaminate la compatibilità tra la qualificazione delle opere di fondazione come conformi al titolo e la loro possibile riconducibilità a una precedente opera abusiva demolita, nonché la compatibilità tra la perdurante eseguibilità del permesso di costruire e il precedente diniego di variante, fondato sull’impossibilità di procedere a un’esecuzione frazionata dell’intervento. Quanto al periculum in mora, il giudice ha valorizzato i possibili rischi di instabilità del terreno e di compromissione della sicurezza della strada. È stata quindi sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato per mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, consentendo tuttavia gli interventi necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del cantiere. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda e la decisione cautelare; il TAR ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato in presenza di profili di possibile fondatezza e di rischi di danno nelle more della decisione di merito.
art. 21, comma 6, N.T.A. del P.G.T. comunale
La norma è richiamata quale disciplina del lotto edificatorio minimo, requisito ritenuto mancante nel precedente diniego della richiesta di variante.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto può essere disposta quando le censure presentino profili di possibile fondatezza e la prosecuzione degli effetti dell’atto possa compromettere la situazione di fatto rendendo meno effettiva la decisione di merito.
- La coerenza dell’azione amministrativa deve essere verificata anche nel rapporto tra provvedimenti successivi: non è cautelarmente irrilevante che l’amministrazione abbia escluso, con un precedente diniego di variante, l’esecuzione frazionata di un intervento unitario e abbia poi ritenuto ancora integralmente eseguibile il titolo originario.
- La qualificazione come conformi al titolo edilizio di opere di fondazione riconducibili, secondo la documentazione disponibile, a una precedente opera abusiva demolita costituisce questione suscettibile di approfondimento in relazione alla coerenza e alla legittimità della decisione amministrativa.
- Nel bilanciamento cautelare, la sospensione del provvedimento può essere accompagnata dalla possibilità di eseguire gli interventi strettamente necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del cantiere, così da preservare simultaneamente l’utilità del giudizio e la sicurezza di persone e beni.
Come è indicizzato
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