Cassazione Penale, Sentenza n. 43767/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato gli arresti domiciliari applicati dal Gip per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), con contestazione che l'ordinanza avrebbe erroneamente escluso la rilevanza penale della condotta omissiva di Frezza e l'aggravante "mafiosità" (art. 416 bis.1 c.p.), nonostante la presunta collusione con emissari di un clan per favorire l'aggiudicazione a terzi.
La decisione
Il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non fosse manifestamente illogico nell'escludere l'aggravante "mafiosità", atteso che la condotta di Frezza sembrava diretta al recupero di un credito e non al fine specifico di avvantaggiare l'associazione mafiosa. Inoltre il Procuratore non ha contestato specificamente quella parte della motivazione e non ha indicato elementi concreti e attuali idonei a fondare le esigenze cautelari richieste, come richiesto dalla giurisprudenza quando venga meno la presunzione di pericolo ex art. 275, comma 3 c.p.p.; per questi motivi il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
turbata libertà degli incanti
L'elemento oggettivo può consistere anche in comportamenti omissivi (astenersi dalla gara) e la fattispecie può integrarsi con dolo generico volto a turbare la gara o allontanare offerenti.
art. 416 bis.1 cod. pen. (c.d. aggravante "mafiosità")
aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso
Aggravante di natura soggettiva che richiede dolo specifico diretto a favorire l'associazione; non è sufficiente un vantaggio indiretto o il mero favore ad un esponente se non si prova il fine diretto di avvantaggiare il sodalizio.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
presunzione relativa in materia di esigenze cautelari per reati mafiosi
Con l'esclusione dell'aggravante mafiosa viene meno la presunzione cautelare prevista dall'art. 275(3) c.p.p., per cui il P.M. deve dimostrare con elementi concreti l'attualità delle esigenze cautelari.
art. 310 cod. proc. pen.
impugnazione dell'ordinanza in sede di appello ex art. 310 c.p.p.
Il P.M. che ricorre per cassazione contro l'annullamento di una misura cautelare deve indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari se la presunzione di cui all'art. 275(3) non opera.
Legge 13 maggio 1991, n.152 (conv. legge 12 luglio 1991, n.203) art.7
norme originarie sull'aggravante di agevolazione mafiosa (oggi art.416 bis.1 c.p.)
Conferma il principio che l'aggravante richiede un dolo specifico volto a favorire l'associazione mafiosa.
Giurisprudenza citata
Sez. 6, n. 8887 del 02/10/2000; Sez. 6, n. 653 del 04/10/2016; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016
Confermano che: (i) la turbata libertà degli incanti può realizzarsi anche per comportamenti omissivi e per accordi collusivi; (ii) il dolo generico è sufficiente per art.353; (iii) l'aggravante mafiosa richiede dolo specifico; (iv) il P.M. deve motivare l'attualità delle esigenze cautelari nel ricorso per cassazione quando venga meno la presunzione di pericolo.
Massime di principio
- La condotta omissiva (ritiro dalla gara) può integrare il reato di turbata libertà degli incanti se sussiste un accordo collusivo o la volontà di turbare la libera concorrenza; il dolo richiesto è generalmente di natura generica (coscienza e volontà di turbare o allontanare offerenti).
- L'aggravante "mafiosità" (art.416 bis.1 c.p.) è di natura soggettiva e richiede il dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa: vantaggi indotti o finalità private non sono sufficienti senza prova del fine diretto di agevolare il clan.
- Quando la presunzione cautelare prevista dall'art.275(3) c.p.p. non opera (es. esclusione dell'aggravante), il Pubblico Ministero che impugna l'annullamento di una misura cautelare deve dimostrare con elementi concreti e attuali le esigenze cautelari per evitare l'inammissibilità del ricorso.
- In sede di riesame o cassazione, il ricorso del P.M. deve contestare in modo specifico le parti della motivazione che hanno portato all'esclusione di aggravanti o all'annullamento della misura, altrimenti la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- Le valutazioni temporali e probatorie (es. fatti risalenti nel tempo, assenza di elementi concreti su pericolosi contatti) sono decisive: affermazioni generiche del pericolo non sostituite da elementi probatori concreti non reggono dopo la caduta della presunzione cautelare.
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