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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35310/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ARDUCA impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva assolto dai reati ascritti ai capi A), B) e C) (confermata la non esercitabilità per prescrizione nei capi originariamente estinti) ma aveva ritenuto configurabile, per alcuni capi, un ruolo dell'istruttoria a lui attribuito. Il ricorrente censurava vizi di motivazione circa la configurabilità del reato ex art. 479 c.p., sostenendo di aver svolto solo funzioni ausiliarie di sopralluogo per verificare la corrispondenza del fabbricato al permesso di costruire e non di titolare dell'istruttoria o di compiere accertamenti sul permesso stesso. In Cassazione si è poi discusso solo sull'ammissibilità del ricorso, dato che l'ARDUCA non aveva rinunciato alla prescrizione ma non aveva formulato censure nel formato richiesto dalla giurisprudenza per ottenere l'assoluzione immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: essendo l'imputato decaduto dalla rinuncia alla prescrizione, avrebbe dovuto dedurre motivi dettagliati e dimostrabili che, in modo evidente e incontestabile, escludessero il fatto, la sua responsabilità e l'elemento soggettivo del reato, così da consentire l'assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Poiché tali deduzioni non sono state fornite con il necessario grado di "evidenza" e "incontestabilità", il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'ARDUCA è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla contestazione di falsità o irregolarità nell'istruttoria; la Corte valuta che le censure sul rispetto di tale fattispecie non sono state svolte con la specificità necessaria per superare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma richiamata tra i capi originari (abuso d'ufficio); la decisione di Cassazione non ha esaminato nel merito la ricostruzione dei fatti ai sensi di questa norma per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 44 D.P.R. n. 380/2001

    Richiamato come capo di imputazione relativo a fattispecie edilizie; la Corte non ha effettuato un esame sostanziale sulla sua configurabilità per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma centrale nel ragionamento: stabilisce l'ipotesi di assoluzione quando risulta che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso. La Cassazione afferma che, chi impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione senza aver rinunciato a quest'ultima, deve dedurre fatti e prove che rendano immediatamente applicabile l'art. 129, comma 2, a pena di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019 (Pintilie)

    Precedente richiamato per il principio che il ricorrente che non ha rinunciato alla prescrizione deve dedurre motivi tali da dimostrare in modo evidente e incontestabile l'insussistenza del fatto, la non imputabilità e l'assenza dell'elemento soggettivo, affinché la Cassazione possa pronunciare l'assoluzione immediata.

Massime di principio

  • Se si impugna una sentenza che dispone la non procedibilità per prescrizione senza aver rinunciato alla prescrizione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se contiene deduzioni chiare, specifiche e documentate che dimostrino, in modo evidente e incontestabile, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso e/o che manca l'elemento soggettivo del reato, così da consentire l'assoluzione immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Le censure generiche o puramente critiche della motivazione del giudice di merito non sono sufficienti per superare il filtro di ammissibilità quando è in gioco la prescrizione e non vi è rinuncia a questa.
  • In cause che vertono su responsabilità per atti istruttori o tecnici (es. accertamenti urbanistici/edilizi), è importante documentare con precisione il ruolo concreto svolto (funzione ausiliaria vs. responsabilità dell'istruttoria), allegando atti, schede istruttorie e prove oggettive che possano essere valutate immediatamente dalla Corte di legittimità.
  • La mancata osservanza dei requisiti di specificità nelle impugnazioni può comportare, oltre al rigetto per inammissibilità, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
  • Quando si vuole evitare l'inammissibilità, valutare la rinuncia espressa alla prescrizione può essere strategica se l'obiettivo è ottenere una pronuncia piena sull'insussistenza del fatto o sull'assenza di responsabilità dell'imputato.

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