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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26155/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il motivo tendeva a sollecitare una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata nei confronti dell'imputato, per fatti commessi a Sciacca fino al 21 aprile 2020, a pena detentiva e pecuniaria ulteriormente irrogata in continuazione esterna rispetto ad altra sentenza irrevocabile. Il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza. La difesa sosteneva in sostanza che la ricostruzione probatoria fosse erronea e che dovesse essere rivalutata in senso favorevole all'imputato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; i giudici di merito avevano invece svolto una ricostruzione adeguata e razionale, valorizzando la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria e le dichiarazioni di un teste che aveva riferito di acquistare stupefacente dall'imputato, senza che assumesse rilievo decisivo il mancato sequestro della droga.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per il riconoscimento della continuazione esterna rispetto ad altri fatti oggetto di precedente sentenza irrevocabile; rileva sul trattamento sanzionatorio

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per la detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione logica e coerente.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • La mancata apprensione materiale della sostanza stupefacente non esclude di per sé la responsabilità penale, se la prova della cessione o detenzione a fini di spaccio risulta aliunde da fonti testimoniali attendibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo casi particolari, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniContinuazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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