Sentenza n. 13130/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - ex art. 116 c.p.a., della Determinazione Dirigenziale del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale prot. VB/26672/2026 dell’8 aprile 2026 con cui è stato negato l’accesso agli atti richiesto dal Condominio con istanza del 17 febbraio 2026 ; - della nota prot. 40744 del 26 marzo 2026 in parte qua il Municipio II di Roma Capitale ha ritenuto la richiesta del Condomini di dare applicazione all’Ordinanza Sindacale n. 12 del 22 gennaio 2026 “non coerente con il quadro normativo a cui la stessa si riferisce, in quanto l’Ordinanza Sindacale in questione fa riferimento esclusivamente agli esercizi di vicinato e non alle somministrazioni, risultando pertanto del tutto inconferente rispetto all’attività condotta in Piazza Trento, n. 3”; nonché per l’annullamento della medesima nota anche ex art. 116 c.p.a., in parte qua il Municipio II ha negato l’accesso agli atti richiesto dal Condominio con istanza del 17 febbraio 2026 poiché “del tutto generica e con funzione esplorativa, volta al controllo del buon andamento dell’azione amministrativa”, nonché per l’accertamento del diritto del Condominio a ottenere la documentazione richiesta, e per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della stessa, NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO ai sensi dell’art. 117 c.p.a., dell’obbligo del Municipio II di Roma Capitale di concludere il procedimento avviato con la nota prot. 170014 del 19 dicembre 2025 a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela del 9 dicembre 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere in tal senso, nominando sin d’ora un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa all’esercizio commerciale di somministrazione sito nelle vicinanze, nonché inerzia sull’istanza di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi dell’esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari vicini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di accesso documentale difensivo e accesso civico nei confronti della documentazione relativa all’esercizio commerciale, inclusi SCIA, istanze, autorizzazioni, pareri, verbali di sopralluogo, atti di accertamento e sanzioni. L’Amministrazione aveva negato l’accesso ritenendo l’istanza generica, esplorativa e diretta al controllo del buon andamento dell’azione amministrativa; il Municipio aveva inoltre ritenuto non pertinente il richiamo a un’ordinanza sindacale relativa agli esercizi di vicinato. I ricorrenti hanno anche agito ex art. 117 c.p.a. contro la mancata conclusione del procedimento avviato con l’istanza di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi dell’esercizio, deducendo false rappresentazioni e dichiarazioni sostitutive concernenti, tra l’altro, barriere architettoniche, cassonetti, posti a sedere e parcheggi. Roma Capitale e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità delle azioni e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso. Ha ritenuto che l’istanza, pur ampia, individuasse la documentazione richiesta in relazione a un esercizio commerciale determinato e agli atti ragionevolmente ipotizzabili dagli istanti, nonché che il riferimento all’accesso difensivo fosse coerente con la precedente iniziativa di autotutela e con la possibile tutela giurisdizionale. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti in ragione della vicinitas e del possibile pregiudizio al pacifico godimento degli immobili, ravvisando un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale e il nesso di strumentalità necessaria tra documenti e difese da predisporre. Ha quindi ordinato a Roma Capitale di ostendere la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assorbendo le ulteriori domande in materia di accesso. Ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 117 c.p.a., poiché il privato non può imporre all’Amministrazione l’avvio o la conclusione di un procedimento di annullamento d’ufficio: l’attivazione dell’autotutela non è coercibile mediante il silenzio-inadempimento. Quanto alla domanda autonoma di annullamento della nota municipale, il TAR ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e la prosecuzione in pubblica udienza; la sentenza è pertanto non definitiva. Le spese relative alle fasi decise sono state compensate per reciproca parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; la domanda è stata esaminata e accolta quanto all’accesso documentale.
art. 117 c.p.a.
Non è utilizzabile per imporre all’Amministrazione di avviare o concludere un procedimento di annullamento d’ufficio attivato su istanza privata, quando l’autotutela non costituisce attività coercibile dal privato.
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base dell’accesso documentale richiesto; l’interesse ostensivo deve essere diretto, concreto e attuale e collegato alla cura o difesa di una situazione giuridica.
art. 5 d.lgs. 33/2013
È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell’accesso civico; il TAR ha accolto la domanda di accesso sulla base della sussistenza dei presupposti dell’accesso documentale.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti per chiedere l’annullamento d’ufficio dei titoli abilitativi, ma la relativa istanza non genera un obbligo coercibile di provvedere.
art. 32 c.p.a.
Impone la conversione del rito per la domanda di annullamento, da trattare secondo il rito ordinario in pubblica udienza.
Massime di principio
- L’istanza di accesso documentale non è generica quando individua uno specifico esercizio o procedimento amministrativo e indica, anche in via esemplificativa, categorie documentali concretamente riferibili a quell’attività e ragionevolmente ipotizzabili sulla base delle informazioni disponibili al richiedente.
- Il rapporto di vicinitas con un’attività commerciale e il possibile pregiudizio al pacifico godimento degli immobili sono idonei a fondare la legittimazione e l’interesse processuale dei proprietari vicini in una controversia sull’accesso agli atti relativi a quell’attività.
- L’accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la cura o difesa di una situazione giuridica; tale nesso sussiste quando gli atti sono richiesti per valutare e tutelare una posizione già concretamente incisa o potenzialmente pregiudicata.
- Il privato non può ottenere, mediante l’azione avverso il silenzio-inadempimento, una pronuncia che imponga all’Amministrazione di avviare o concludere un procedimento di annullamento d’ufficio, poiché l’autotutela decisoria è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non è coercibile su istanza del privato.
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