Corte di giustizia, Sentenza C-58/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 settembre 2022. — FK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13 – Determinazione della legislazione applicabile – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Allegato II – Articolo 1, paragrafo 2 – Persona che esercita la professione di avvocato il cui centro di interessi delle attività private e professionali si trova in Svizzera e che esercita tale professione anche in altri due Stati membri – Domanda di concessione di una pensione anticipata di vecchiaia – Normativa nazionale che impone la rinuncia dell’interessato all’esercizio di detta professione nel territorio dello Stato membro in questione e all’estero. — Causa C-58/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il caso non richiedeva di applicare le regole di conflitto del regolamento n. 883/2004 per individuare la legislazione competente, poiché la lite riguardava il diritto a una pensione anticipata maturata nel regime austriaco. Ha inoltre ritenuto incompatibile con gli articoli 45 e 49 TFUE la norma austriaca che imponeva la cessazione dell’attività forense anche all’estero come condizione per ottenere la prestazione. La misura è stata considerata idonea a restringere le libertà fondamentali e non sufficientemente proporzionata rispetto agli obiettivi invocati.
Coordinamento previdenziale e libertà di stabilimento: incompatibilità di una norma nazionale che subordina la pensione anticipata dell’avvocato alla cessazione dell’attività anche all’estero
La questione giuridica
1) Se, in una situazione in cui il centro di interessi e la residenza dell’interessato si trovano in Svizzera ma l’attività autonoma è svolta anche in Germania e Austria, l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 consenta di individuare la legislazione austriaca come applicabile per il diritto a una pensione anticipata basata su contributi versati all’ordine forense austriaco. 2) Se gli articoli 45 e 49 TFUE ostino a una normativa nazionale che, per concedere una prestazione di prepensionamento, impone la rinuncia all’esercizio della professione forense sia nello Stato membro interessato sia all’estero.
Principio di diritto
Le norme di conflitto del regolamento n. 883/2004 non sono applicabili quando la controversia riguarda non la determinazione della legislazione previdenziale applicabile in astratto, ma il diritto dell’interessato a una prestazione maturata con contributi versati a un determinato regime nazionale; inoltre, gli articoli 45 e 49 TFUE ostano a una disciplina nazionale che subordina la pensione anticipata alla rinuncia all’esercizio della professione forense anche al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, perché tale requisito costituisce una restrizione sproporzionata alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato II dell’accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone
- Articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articoli 45 e 49 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1408/71
- Regolamento (CEE) n. 574/72
- Regolamento (CE) n. 647/2005
Pensione anticipata dell’avvocato e rinuncia all’attività anche all’estero
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien in una controversia tra un avvocato iscritto in Austria, Germania e attivo anche in Svizzera e l’Ordine degli avvocati di Vienna. Il nodo centrale era la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina professionale austriaca che subordina la pensione anticipata di vecchiaia alla cessazione dell’esercizio della professione non solo in Austria, ma anche all’estero.
Fatti e procedimento principale
FK, cittadino polacco e tedesco, esercitava la professione di avvocato in Germania, Austria e successivamente in Svizzera; dal 2018 percepiva anche una pensione anticipata in Germania. Nel 2017 aveva chiesto all’Ordine degli avvocati di Vienna la pensione anticipata austriaca, dichiarando però di rinunciare solo all’attività in Austria, non a quella svolta in Germania e in Svizzera. La domanda è stata respinta in base alla Rechtsanwaltsordnung e allo statuto del 2018 dell’ente previdenziale forense, che richiedono la rinuncia all’attività forense "in qualsiasi luogo".
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 883/2004, specie gli articoli 1, 3, 11, 13, 14 e 90;
- il regolamento (CE) n. 987/2009, articolo 14;
- l’accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, articolo 8 e allegato II, articolo 1, paragrafo 2;
- gli articoli 45 e 49 TFUE;
- in via incidentale, gli articoli 15 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.
La Corte ricorda che, per effetto dell’allegato II dell’accordo CE-Svizzera, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti negli atti di coordinamento previdenziale comprendono anche la Confederazione svizzera.
Prima questione: coordinamento previdenziale e legge applicabile
Il giudice del rinvio chiedeva se, dato che il centro di interessi e la residenza di FK si trovavano in Svizzera e l’attività era esercitata anche in Germania e Austria, la legislazione applicabile potesse essere quella austriaca ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.
La Corte osserva che, nel caso concreto, la controversia non verteva sulla determinazione della legislazione applicabile in senso tecnico, ma sulla possibilità per l’interessato di far valere diritti pensionistici nei confronti di un regime nazionale al quale aveva versato contributi. Le norme di conflitto del regolamento n. 883/2004, infatti, servono a individuare la legislazione applicabile nelle situazioni transfrontaliere, ma non disciplinano di per sé le condizioni di esistenza del diritto a una prestazione maturata in un determinato regime nazionale.
La Corte aggiunge che, per quanto riguarda almeno i contributi versati dal 1° gennaio 2005, il regime speciale degli avvocati austriaci può rientrare nel concetto di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, settore che è espressamente escluso dal meccanismo di determinazione della legislazione applicabile di cui all’articolo 14 del regolamento n. 883/2004. Ne consegue che le norme di conflitto non erano decisive per risolvere la lite.
Seconda questione: restrizione delle libertà fondamentali
Quanto alla norma austriaca che imponeva la cessazione della professione anche fuori dall’Austria, la Corte la qualifica come idonea a ostacolare la libertà di stabilimento e la libera circolazione delle persone, pur essendo formalmente applicabile senza discriminazioni di cittadinanza.
La misura può dissuadere gli avvocati dal continuare a esercitare la professione in altri Stati membri, specie quando non abbiano ancora maturato in tali Stati l’età pensionabile nazionale. La Corte riconosce che obiettivi come la politica dell’occupazione e la sostenibilità finanziaria del regime possono costituire motivi legittimi, ma ritiene che, nel caso di specie, la restrizione vada oltre quanto necessario. In particolare, l’obiettivo di limitare la concorrenza e di evitare cumuli con redditi da attività professionale potrebbe essere raggiunto imponendo la cessazione solo nell’ambito territoriale nazionale o comunque con misure meno gravose.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- le norme di conflitto dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 non sono applicabili alla situazione descritta quando si tratta di stabilire il diritto dell’interessato a una prestazione fondata su contributi versati a un determinato regime nazionale;
- gli articoli 45 e 49 TFUE ostano a una normativa nazionale che subordina la concessione della prestazione di prepensionamento alla rinuncia all’esercizio della professione forense senza considerare lo Stato membro in cui l’attività è esercitata.
Principi affermati
La decisione ribadisce che il coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale non si sostituisce alle condizioni sostanziali di accesso a regimi nazionali distinti, ma impedisce che tali condizioni comprimano in modo sproporzionato le libertà fondamentali del Trattato. In particolare, una clausola che vieti l’esercizio della professione "ovunque" come presupposto per una pensione anticipata professionale è incompatibile con il diritto dell’Unione se incide sulla possibilità di svolgere attività in altri Stati membri.
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