Cassazione Penale, Sentenza n. 27162/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gagliardini era stato condannato dal Tribunale di Ancona per i reati di tentato furto (introduzione in due autovetture parcheggiate con atti idonei ad appropriarsi di beni altrui, senza riuscirvi) e resistenza a pubblico ufficiale (opposizione violenta ai Carabinieri). In Cassazione il difensore ha dedotto: a) vizio di motivazione sull'elemento offensivo del furto, sostenendo che l'imputato si era introdotto nelle auto solo per fumare una sua sigaretta e quindi la condotta sarebbe inoffensiva per il bene patrimonio; b) che andava esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in quanto evento occasionale; c) assenza del dolo specifico per il reato di resistenza, perché la reazione sarebbe stata dettata dalla paura e non da volontà di impedire l'azione dei militari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che Gagliardini avesse ammesso di essersi introdotto nelle autovetture con l'intento di appropriarsi di sigarette altrui, quindi la deduzione difensiva non si confrontava con i fatti accertati; sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto sulla particolare tenuità, osservando che la condotta è stata ripetuta due volte e dunque non occasionale secondo la nozione del comma 3 dell'art. 131-bis, e inoltre il comma 2 dello stesso articolo esclude la particolare tenuità quando si procede per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; sul terzo motivo la Corte ha rilevato che lo stesso imputato aveva ammesso di aver riconosciuto i Carabinieri in divisa e di essersi opposto loro con violenza (colpendo con una ginocchiata) per impedire l'azione, ragione per cui il motivo non si confrontava con la ricostruzione dei fatti e risultava aspecifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato come norma rilevante nella descrizione dei reati (parte del riferimento alle norme penali applicate).
art. 56 cod. pen. (tentativo)
La condotta è stata qualificata come tentativo di furto perché erano stati compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco all'appropriazione, senza riuscirvi.
art. 624 cod. pen. (furto)
Il tentativo di furto è stato riconosciuto nonostante il modesto valore della refurtiva, poiché l'intenzione di appropriarsi del bene altrui è stata ammessa dall'imputato.
art. 625 n.7 cod. pen. (circostanze aggravanti o specifiche)
Richiamato nell'impugnata condanna; la Corte ha valutato gli elementi costitutivi del reato e le circostanze.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ha ritenuto sussistente il reato perché l'imputato ha riconosciuto i Carabinieri e si è opposto loro con violenza, colpendo un militare, con la volontà di impedirne l'azione.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha interpretato il comma 3 nel senso che la ripetitività della condotta (due episodi) esclude l'occasionalità e quindi la particolare tenuità; inoltre ha richiamato il comma 2 che esclude la particolare tenuità quando si procede per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti nella motivazione del ricorso)
Il ricorso doveva limitarsi ai motivi indicati; la Corte ha ritenuto che alcuni dedotti motivi non si confrontassero con le specifiche argomentazioni e ammissioni contenute nella sentenza impugnata, rendendo i motivi inammissibili o aspecifici.
Massime di principio
- Le ammissioni dell'imputato nei gradi precedenti (es. su intento di appropriazione o sul riconoscimento di pubblici ufficiali) indeboliscono fortemente censure successive che neghino tali elementi: un ricorso che non negi o confuti specificamente quelle ammissioni è spesso dichiarato inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che il fatto sia occasionale e non ripetuto: la ripetitività, anche se limitata, può escluderne l'applicabilità (comma 3). Inoltre, il comma 2 esclude la particolare tenuità se si procede per reati che comportano resistenza a pubblico ufficiale.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario valutare la consapevolezza dell'agente rispetto alla qualità del soggetto agente (es. divisa dei Carabinieri) e la volontà di impedire l'azione: la mera paura difficilmente esclude il dolo se sussistono atti di opposizione violenta chiaramente diretti a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o che non affrontano le argomentazioni chiave del giudice di merito vengono dichiarate inammissibili o infondate.
- Quando si invoca l'inaffidabilità o lo stato psicologico dell'imputato (es. "personalità vacua"), occorre fornire elementi probatori che mettano in dubbio la ricostruzione fattuale; altrimenti tali deduzioni restano aspecifiche e inefficaci in sede di legittimità.
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