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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto 17 novembre 2025 n. 0366734 con cui la Prefettura ha negato il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale

Giustizia amministrativa202600314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già titolare di porto di fucile per uso sportivo e detentore di armi regolarmente denunciate, ha impugnato il diniego prefettizio del 17 novembre 2025, con il quale era stata ritenuta non dimostrata l'attuale necessità di circolare armato. Ha rappresentato di avere ricevuto, negli anni 2024-2025, lettere anonime dal contenuto minatorio, in ragione della propria attività di consulente di grandi aziende. La Prefettura ha ritenuto che le minacce fossero collegate ai pareri espressi dal ricorrente durante interviste, e non alle controversie legali seguite, valorizzando inoltre una precedente lettera del 2022, ritenuta offensiva ma non minatoria, nonché il rischio di aggravamento della conflittualità nella situazione personale dell'istante. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10-bis della l. 241/1990 e 11, 42 e 43 del TULPS, oltre a illogicità e difetto dei presupposti, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le specifiche e attuali minacce documentate.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Prefettura di Milano di rideterminarsi sull'istanza entro 30 giorni con un nuovo provvedimento espresso. Il Collegio ha ricordato che l'art. 42 TULPS subordina la licenza alla dimostrazione di un bisogno effettivo e che la sola attività professionale non è sufficiente in assenza di episodi specifici attestanti un pericolo attuale per l'incolumità fisica. Tuttavia, ha ritenuto che le circostanze di pericolo rappresentate e documentate dalle lettere minatorie non risultassero adeguatamente valutate dall'Amministrazione. Il nuovo provvedimento dovrà prendere specificamente posizione sulla sussistenza o insussistenza di un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo attuale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole

    La licenza di porto d'armi per difesa personale presuppone la dimostrazione di un bisogno effettivo, attuale e concreto di proteggersi da una situazione di pericolo; tale bisogno non può essere desunto automaticamente dalla sola attività professionale.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Norma indicata tra quelle dedotte dal ricorrente; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma da parte del Collegio.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Norma indicata tra quelle dedotte dal ricorrente; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma da parte del Collegio.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Norma indicata tra quelle dedotte dal ricorrente; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma da parte del Collegio.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha disposto il riesame dell'istanza e rinviato la prosecuzione alla successiva camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale richiede la dimostrazione di un bisogno effettivo, concreto e attuale di proteggersi da un pericolo per l'incolumità fisica.
  • La particolare attività professionale svolta dal richiedente, considerata isolatamente, non dimostra il bisogno di circolare armato in assenza di episodi specifici dai quali emerga un pericolo effettivo e presente.
  • Nel valutare una richiesta di porto d'armi per difesa personale, l'Autorità di pubblica sicurezza deve esaminare specificamente le circostanze di pericolo attuale rappresentate dall'istante e la documentazione prodotta a loro sostegno.
  • È illegittimo il diniego che, pur prendendo posizione su alcuni elementi della vicenda personale del richiedente, non valuti adeguatamente le specifiche minacce attuali documentate nell'istanza; in tal caso l'Amministrazione deve riesaminare la domanda con un nuovo provvedimento espresso e motivato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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