Cassazione Penale, Ordinanza n. 04053/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ritenendo che le doglianze formulate non rientrassero tra quelle proponibili contro una decisione emessa in sede di concordato in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., lamentando vizi relativi al difetto di motivazione sulla individuazione del fatto più grave e sulla misura della pena, in particolare quanto agli aumenti applicati ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte di cassazione rileva però che, in tale tipo di sentenza, il ricorso è ammissibile soltanto se investe la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; non sono invece deducibili censure attinenti al merito della determinazione sanzionatoria o alla motivazione sulla pena.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sulla motivazione della pena e sull'individuazione del fatto più grave.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, in combinato con l'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato solo in relazione alla censura sulla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione; tale doglianza è ritenuta non deducibile nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso in modo molto limitato: può riguardare solo la regolarità della formazione dell'accordo, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
- Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., censure inerenti al difetto di motivazione sulla pena, alla quantificazione degli aumenti o alla individuazione del reato più grave, perché attengono al merito dell'accordo già raggiunto dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tali ragioni, la Corte può provvedere con procedura semplificata e non partecipata e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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