Sentenza del 30/12/2015 n. 26104 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. La ricorrente contestava l'accertamento induttivo relativo all'anno 2000, ritenendo che fosse fondato su un acquisto non fatturato di limitata entità e su una differenza non significativa tra la propria percentuale di ricarico e quella media del settore. La società censurava inoltre la valutazione delle presunzioni e la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Il motivo, pur formalmente riferito alla violazione di legge, cumulava in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, senza specificare separatamente l'errore giuridico e il fatto decisivo controverso. Inoltre, non conteneva un quesito di diritto né un adeguato quesito di fatto o momento di sintesi, come richiesto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. La decisione della CTR, che aveva confermato l'accertamento induttivo basato sulla significativa difformità della percentuale di ricarico e sull'acquisto di beni senza fattura, è quindi rimasta ferma. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando gli elementi disponibili, anche presuntivi, rendono complessivamente inattendibile la contabilità. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto rilevanti la percentuale di ricarico anormalmente bassa rispetto alla media del settore e l'acquisto di materiali senza fattura.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Disciplinano le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La censura della società, tuttavia, non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo processualmente inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Distinguono, rispettivamente, il motivo relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello relativo al vizio della motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché tali censure erano state cumulate senza una chiara distinzione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto e, per il vizio motivazionale, l'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La loro mancanza ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito della memoria in prossimità dell'udienza di cassazione; la società si era avvalsa di tale facoltà, senza però superare i difetti strutturali del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere nettamente la violazione di legge dal vizio di motivazione, indicando per ciascuna censura il relativo parametro normativo e l'errore specifico del giudice di merito.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire o integrare un motivo di ricorso formulato in modo confuso o cumulativo; l'assenza di una chiara esposizione delle doglianze può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Un accertamento induttivo può essere ritenuto legittimo anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, se l'insieme degli elementi disponibili ne dimostra l'inattendibilità sostanziale.
- La difformità molto marcata tra la percentuale di ricarico applicata dall'impresa e quella media del settore può costituire un elemento presuntivo, soprattutto se accompagnata da ulteriori indizi come acquisti non fatturati.
- Per contestare efficacemente una presunzione fiscale occorre dimostrare concretamente perché gli elementi utilizzati dall'amministrazione non siano gravi, precisi e concordanti, fornendo anche una spiegazione documentata delle anomalie riscontrate.
- La soccombenza in cassazione comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese del giudizio, salvo diversa decisione motivata della Corte.
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