Cassazione Penale, Sentenza n. 30379/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato (art. 314 c.p.) relativa all'appropriazione di euro 6.416,66 consegnati come offerta reale per la Cooperativa Edilizia Etna 86. Denunciava vizi di motivazione e violazione di legge: 1) mancata valutazione dell'assenza del dolo in quanto l'arresto avrebbe impedito di completare le formalità necessarie alla restituzione; 2) mancata motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e manifestata infondatezza. Ha confermato che sussisteva il peculato perché si era realizzata l'interversione del titolo del possesso: nonostante ripetute richieste di restituzione da parte dell'avvocato dei depositanti, la somma non fu riconsegnata e non risultò documentalmente versata all'amministrazione. La Corte ha ritenuto non rilevante l'argomento del presunto impedimento formale dovuto all'arresto, avvalorando la testimonianza che smentiva ostacoli all'annotazione e alla restituzione. Ha inoltre escluso la configurabilità del peculato d'uso per somme di denaro. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena di anni 1 e mesi 6 come aumento in continuazione sulla precedente sentenza), dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato si configura quando si realizza l'interversione del titolo del possesso: non basta il mero ritardo nel versamento, ma occorre la certezza che il denaro sia stato sottratto alla funzione pubblica e appropriato dal pubblico ufficiale.
art. 62-bis, art. 81, art. 133 cod. pen. (circostanze e pena)
Gli articoli regolano le circostanze attenuanti e la quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da valorizzare attenuanti generiche, considerata la pervicacia e la modalità del comportamento.
art. 125, 530, 546, comma 1, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e ai rimedi di impugnazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e la motivazione di merito sufficientemente logica e completa.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019 (Boggione)
Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020
Conferma il principio che l'appropriazione per peculato non deriva dal mero ritardo ma dall'interversione del titolo del possesso.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015 (Stanca)
Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca
Stabilisce che il peculato d'uso è configurabile solo per cose di specie e non per il denaro, la cui natura fungibile esclude l'ipotesi attenuata dell'uso momentaneo.
Massime di principio
- Per il peculato la fattispecie si perfeziona al momento dell'interversione del titolo del possesso: non è sufficiente il ritardo nel versamento, serve la prova di un comportamento che dimostri la volontà di impossessarsi della somma.
- La ripetuta richiesta di restituzione e la mancata consegna, insieme all'assenza di documentazione attestante il versamento all'amministrazione, costituiscono elementi forti per desumere il dolo.
- La mera difficoltà o il ritardo formale (es. adempimenti burocratici) non giustificano l'appropriazione se resta possibile l'annotazione o la restituzione; l'impedimento rileva solo se effettivamente dimostrato.
- Il peculato d'uso non è applicabile al denaro: per somme fungibili non è configurabile l'attenuante dell'uso momentaneo.
- In appello e in Cassazione le censure riguardanti la motivazione sono inammissibili se generiche; occorre indicare chiaramente i vizi logico-giuridici della decisione impugnata.
- La prova documentale della restituzione è centrale per chi invoca la riacquisizione del bene da parte dell'avente diritto; assenza di tale prova rafforza la posizione dell'accusa.
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