Regolamento (UE) 2016/1680
Regolamento (UE) 2016/1680 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2016 per la sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb assegnato al Belgio, in conseguenza delle catture già effettuate. Da tale esaurimento deriva il divieto immediato di proseguire la pesca dello stock interessato da parte delle navi belghe, nonché di conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture ottenute dopo la data di chiusura. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Divieto di pesca della sogliola (Solea solea) nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che operano sullo stock di sogliola (Solea solea) identificato come SOL/8AB nelle zone VIIIa e VIIIb. Rileva esclusivamente per il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2016 e per le attività successive alla data di chiusura fissata al 20.8.2016. Sono vietate, dopo tale data, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma incide in modo specifico sulle operazioni delle navi belghe indicate nell’allegato.
Divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici dell’Unione e prende atto dell’esaurimento del contingente 2016 relativo alla sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb attribuito al Belgio. La misura è adottata in applicazione del sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e si fonda sulle informazioni trasmesse alla Commissione circa le catture effettuate.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda lo stock SOL/8AB, identificato come sogliola (Solea solea), nelle zone VIIIa e VIIIb. Il destinatario sostanziale della misura è il Belgio, con riferimento alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, cioè il 20.8.2016, con conseguente cessazione della possibilità di sfruttare il contingente residuo per il 2016.
Effetti giuridici dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 dispone che il contingente assegnato per il 2016 al Belgio si considera esaurito dalla data di chiusura fissata nell’allegato. Tale qualificazione produce l’effetto di impedire ulteriori catture dello stock interessato da parte delle navi belghe. L’allegato individua in modo puntuale lo stock, lo Stato membro, la specie, le zone di pesca e la data di chiusura.
Divieti operativi per le navi belghe
L’articolo 2 introduce il divieto di pesca dalla data stabilita nell’allegato. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche le operazioni successive sulle catture ottenute dopo la chiusura:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco. La disciplina è quindi volta a impedire qualsiasi commercializzazione o gestione operativa di catture effettuate oltre il limite consentito.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato costituisce parte integrante della misura e precisa i dati essenziali per la sua esecuzione.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nell’allegato, cioè il 20.8.2016.
Divieto di attività di pesca e operazioni successive
Dalla data di chiusura è vietato alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio pescare lo stock di sogliola SOL/8AB nelle zone VIIIa e VIIIb. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2016 dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.
Come è indicizzato
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