Sentenza del 18/06/2019 n. 16270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La E. sas ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Tarsu/Tia relativi agli anni 2005-2010. La controversia riguardava l'assoggettabilità a tributo di una superficie di 1.169 m², superiore ai 394 m² dichiarati dalla società come tassabili. Su tale superficie venivano prodotti rifiuti speciali, tra cui rottami di ferro e altri metalli, che il Comune di Rende aveva assimilato ai rifiuti urbani in base al proprio regolamento e alla potestà regolamentare comunale.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, la società ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata definita mediante conciliazione stragiudiziale. La rinuncia è stata accettata anche dalla MT spa. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti. Non vi è stata una decisione definitiva della Corte sul merito della legittimità degli avvisi, né una vittoria processuale piena di una delle parti.
Norme richiamate
Regolamento comunale del Comune di Rende, art. 2-bis
La disposizione regolamentare è stata richiamata per assimilare ai rifiuti urbani determinati rifiuti speciali prodotti da attività artigianali, tra cui i rottami metallici, rendendoli rilevanti ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia.
Potestà regolamentare dei Comuni in materia di assimilazione dei rifiuti
La sentenza di merito aveva ritenuto che il Comune potesse disciplinare, nei limiti della legge, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e fondare su tale assimilazione l'applicazione del tributo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata e accettata dalla controparte nel contesto di una conciliazione, comporta normalmente l'estinzione del processo senza una pronuncia della Corte sul merito della controversia.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente alla conferma della correttezza dell'accertamento fiscale: la questione sostanziale può essere stata definita dalle parti mediante accordo stragiudiziale.
- Per stabilire se una superficie produttiva di rifiuti speciali sia soggetta a Tarsu o Tia, occorre verificare la natura dei rifiuti, la loro effettiva produzione, la disciplina legislativa applicabile e il regolamento comunale sull'assimilazione.
- Quando il Comune assimila validamente determinati rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la relativa superficie può essere assoggettata al tributo, salvo specifiche esclusioni o esenzioni previste dalla legge o dal regolamento.
- La compensazione delle spese indica che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali e non implica, da sola, l'individuazione di una parte integralmente vittoriosa.
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