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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.R.P.E.F - Doppia imposizione - A.i.r.e. - Presunzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha fondato la pretesa impositiva sulla mancata o tardiva iscrizione del contribuente all'A.I.R.E., presumendo la permanenza della residenza fiscale in Italia e quindi l'assoggettabilità all'I.R.P.E.F. Il contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo di aver effettivamente risieduto all'estero nel periodo d'imposta considerato e di aver già versato in tale Stato le imposte sui redditi, invocando anche il Trattato Italia-Cina contro le doppie imposizioni.

La decisione

La pretesa erariale non può essere giustificata dalla sola tardiva iscrizione all'A.I.R.E. Quando il contribuente dimostra con elementi concreti l'effettiva residenza all'estero e il pagamento delle imposte nello Stato estero, la situazione deve essere valutata secondo la realtà sostanziale e le disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni, non sulla base del solo dato formale dell'iscrizione anagrafica. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata infondata nei limiti in cui si basava esclusivamente sulla tardiva iscrizione all'A.I.R.E.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.)

    La residenza fiscale non è determinata necessariamente dalla sola iscrizione o cancellazione anagrafica, ma deve essere verificata considerando la situazione effettiva del contribuente secondo i criteri previsti dalla normativa interna.

  • Trattato Italia-Cina per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

    Il Trattato impone di considerare i criteri convenzionali per individuare lo Stato di residenza fiscale e prevenire la doppia imposizione, riconoscendo rilievo alla residenza effettiva e alle imposte già versate nell'altro Stato.

Massime di principio

  • La tardiva iscrizione all'A.I.R.E. costituisce un elemento presuntivo o formale, ma non dimostra da sola la residenza fiscale in Italia.
  • Il contribuente può superare la presunzione derivante dalla mancata iscrizione all'A.I.R.E. provando concretamente la propria residenza effettiva all'estero, ad esempio mediante abitazione stabile, attività lavorativa, centro degli interessi personali e familiari e documentazione fiscale.
  • Il pagamento delle imposte nello Stato estero è un elemento rilevante per escludere o ridurre fenomeni di doppia imposizione, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi che dimostrano la residenza fiscale.
  • In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, l'Amministrazione e il giudice devono applicare i criteri convenzionali, che prevalgono sulla valutazione basata esclusivamente su formalità anagrafiche interne.
  • Chi trasferisce la residenza all'estero dovrebbe comunque provvedere tempestivamente all'iscrizione all'A.I.R.E. e conservare prove documentali della residenza e dell'assolvimento degli obblighi fiscali esteri.

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