Sentenza n. 9170/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale prot. n. QL/35192/2025 in data 18.4.2026, con cui si è disposto l’assenso all’abbattimento di n. 26 individui arbustivi insistenti sulle particelle 89, 93, 95, 287, 292, 295, 965 e 966 del N.C.T. di Roma Capitale, e ciò in favore della società A.S. Roma s.r.l. per l’esecuzione di sondaggi di archeologia preventiva; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8.9.2025: della relazione tecnica – relazione di valutazione agronomica e certificazione delle aree boscate nell’area di proprietà di Roma Capitale contraddistinta al foglio 601 particelle catastali n. 89, 92, 93, 94, 95, 287, 292, 295, 965, 966 NCT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione di Roma Capitale all'abbattimento di 26 esemplari arborei nelle particelle catastali indicate, rilasciata per consentire sondaggi di archeologia preventiva, nonché relazione tecnica di valutazione agronomica e certificazione delle aree boscate impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'autorizzazione deducendo la violazione dell'art. 40 del regolamento capitolino del verde, della normativa regionale forestale, paesaggistica e ambientale, degli artt. 9 e 41 Cost., delle direttive Habitat e Uccelli e dei principi di precauzione e prevenzione. In particolare, hanno lamentato l'assenza di una relazione tecnica agronomica proveniente dal Dipartimento comunale, l'illegittimità dell'abbattimento nel periodo vietato per le potature, l'omessa verifica della presenza di nidi e dell'attività riproduttiva dell'avifauna, la mancata acquisizione dell'autorizzazione regionale e dell'autorizzazione paesaggistica per la pretesa presenza di un'area boscata soggetta a vincolo ope legis, nonché l'omessa redazione di uno studio vegetazionale, di una valutazione ambientale preliminare, della VIA o della VINCA. Con i motivi aggiunti hanno censurato anche la relazione tecnica comunale, sostenendo che l'istruttoria avesse riguardato solo una parte dell'area e non avesse considerato adeguatamente habitat e specie protette. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, contestato l'effettiva natura boscata delle aree e rilevato che l'Amministrazione aveva avviato una ricognizione specifica, sospendendo il taglio nelle particelle potenzialmente interessate dal bosco.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione e interesse, ritenendo che il conferimento di consulenze peritali, l'operatività organizzata e stabile dei ricorrenti e il loro radicamento territoriale dimostrassero una posizione differenziata e qualificata nella tutela dell'interesse ambientale collettivo. Nel merito, tuttavia, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha rilevato che l'autorizzazione prevedeva la compensazione mediante reimpianto di 26 alberi, prescriveva il rispetto della salvaguardia della nidificazione e si fondava sulla documentazione tecnica richiesta dal regolamento comunale. Ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che l'abbattimento fosse stato eseguito soltanto per 12 esemplari nella particella 95, mentre gli alberi delle particelle 89 e 287, potenzialmente interessate dalla presenza di area boscata, erano rimasti intatti in attesa della conclusione della ricognizione comunale. Le particelle 93, 95, 292, 295 e 965 sono state ritenute prive di interesse ai fini della tutela boschiva, mentre quelle 89 e 287 non erano state incise dal taglio. Quanto alle censure sul vincolo forestale e paesaggistico, il TAR ha ritenuto che la ricognizione amministrativa ancora pendente imponesse una verifica sul campo della sussistenza dei requisiti di bosco e che il giudice non potesse pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Ha inoltre richiamato la deroga dell'art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004 per le aree ricomprese, alla data del 6 settembre 1985, in strumenti urbanistici e piani pluriennali di attuazione concretamente realizzati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40 regolamento capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano
l’abbattimento è “oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale” e a tale attività “deve seguire la necessaria compensazione”
L'autorizzazione all'abbattimento deve essere specificamente motivata e accompagnata da prescrizioni vincolanti di compensazione ambientale; l'amministrazione deve negarla quando le criticità siano risolvibili con interventi di cura, manutenzione o riduzione del rischio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”
La pendenza di una ricognizione amministrativa diretta ad accertare la natura boscata delle aree impedisce al giudice di sostituirsi all'amministrazione e rende inammissibili le censure che presuppongono l'esercizio di quel potere non ancora concluso.
art. 3, comma 3, d.lgs. 34/2018
“sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”
La qualificazione di un'area come bosco richiede l'accertamento concreto dei parametri dimensionali e della copertura forestale, da verificare anche mediante attività sul campo.
art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 42/2004
La tutela paesaggistica ope legis riguarda i territori coperti da foreste e boschi, la cui concreta delimitazione deve essere accertata secondo la disciplina paesaggistica e forestale.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
“non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (…) erano delimitate negli strumenti urbanistici (…) come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate”
La tutela paesaggistica dei territori boscati non si applica alle aree ricadenti nella specifica deroga prevista dalla norma, subordinata alla delimitazione urbanistica anteriore alla data indicata e alla concreta attuazione dei piani pluriennali.
art. 13 l. 349/1986
La legittimazione speciale in materia ambientale spetta alle associazioni riconosciute, ma la legittimazione può essere riconosciuta anche a comitati spontanei e singoli soggetti quando siano titolari di una posizione differenziata, radicata sul territorio e collegata alla tutela ambientale.
art. 4, comma 4, d.lgs. 38/2021
La dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione dello stadio costituisce il quadro amministrativo nel quale si collocano le successive attività progettuali e autorizzative, senza escludere l'espletamento delle specifiche tutele ambientali, paesaggistiche e archeologiche.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare atti lesivi dell'ambiente può essere riconosciuta anche a comitati spontanei e a singoli soggetti diversi dalle associazioni ambientaliste riconosciute, quando risultino un'operatività organizzata e stabile, un concreto radicamento territoriale e una posizione differenziata rispetto alla tutela del bene ambientale.
- L'autorizzazione comunale all'abbattimento di alberature deve essere adottata con specifica motivazione e deve contenere prescrizioni vincolanti di compensazione ambientale; l'amministrazione deve verificare se il rischio o la criticità siano fronteggiabili mediante interventi di cura, manutenzione o riduzione del rischio anziché mediante abbattimento.
- La qualificazione di un'area come bosco, rilevante anche ai fini del vincolo paesaggistico, richiede un accertamento concreto dei requisiti dimensionali, della larghezza e della copertura arborea previsti dalla normativa forestale; la pendenza di una ricognizione amministrativa sul punto impedisce al giudice di anticipare l'esercizio del potere amministrativo non ancora concluso.
- Quando l'abbattimento autorizzato incide solo su particelle non interessate dalla possibile area boscata e le particelle potenzialmente boscate restano integre in attesa della ricognizione amministrativa, le censure fondate sulla violazione della tutela forestale e paesaggistica possono risultare prive di attualità o inammissibili per il divieto posto dall'art. 34, comma 2, c.p.a.
- La tutela paesaggistica dei territori coperti da boschi prevista dall'art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 42/2004 è soggetta alla deroga del comma 2 per le aree già delimitate negli strumenti urbanistici, alla data del 6 settembre 1985, come zone diverse dalle zone A e B e ricomprese in piani pluriennali di attuazione concretamente realizzati.
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