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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17753/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione pecuniaria di euro 3.020 per avere trasferito euro 3.000 mediante assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità. Il destinatario della sanzione, in proprio e quale rappresentante della società, proponeva opposizione deducendo: 1) la nullità/irregolarità della notificazione dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo, sostenendo che fosse stato consegnato a soggetto non abilitato a riceverlo e che, quindi, la successiva ordinanza fosse tardiva; 2) la conseguente impossibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981; 3) la violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo, assumendo che dovesse applicarsi in via analogica il termine di 240 giorni previsto dall'art. 145 del d.lgs. n. 385/1993, con pretesa decadenza del potere sanzionatorio. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d'appello riformava la decisione accogliendo l'appello ministeriale. In cassazione i ricorrenti riproponevano i tre motivi, ma la Corte ha ritenuto infondato il primo, inammissibili il secondo e il terzo, confermando la ritualità della notificazione e l'applicazione della disciplina speciale della l. n. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione dell'atto di contestazione fosse valida sia nei confronti della società, perché eseguita presso la sede legale a persona ivi reperita e presumibilmente addetta alla ricezione degli atti salvo prova contraria, sia nei confronti del soggetto persona fisica, perché l'accertamento sulla ritualità della notifica del verbale è valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sul mancato accesso al pagamento in misura ridotta, poiché essa presupponeva l'infondatezza del primo motivo. Infine, ha escluso l'applicabilità del termine di 240 giorni del T.U.B., osservando che la fattispecie non concerne attività bancaria in senso proprio ma una violazione sanzionata dalla normativa antiriciclaggio, soggetta al sistema speciale della l. n. 689/1981; ha quindi affermato che i termini del procedimento sanzionatorio erano stati rispettati, essendo la contestazione del 13.3.2013 e la notificazione dell'ordinanza del 29.7.2016 intervenute comunque entro il quinquennio rilevante ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Regola la contestazione/notificazione della violazione amministrativa; la Corte ne conferma l'applicazione nel procedimento sanzionatorio e reputa valido l'accertamento di merito sulla ritualità della notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato per contestare la notifica; la Corte applica il principio della presunzione di addetta alla ricezione per la persona reperita presso la sede del destinatario.

  • art. 16 l. n. 689/1981

    Il mancato pagamento in misura ridotta è conseguenza della scelta della parte; se la notificazione della contestazione è rituale, non vi è interesse né titolo a dolersi della mancata definizione agevolata.

  • art. 145 d.lgs. n. 385/1993

    Il termine di 240 giorni invocato dai ricorrenti non è applicabile alla fattispecie, perché il T.U.B. disciplina l'attività bancaria e non la violazione in esame.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Non si applica al procedimento sanzionatorio ex l. n. 689/1981, che costituisce sistema organico e speciale.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    È il termine rilevante per la prescrizione/decadenza nel sistema delle sanzioni amministrative; la Corte richiama il quinquennio come limite applicabile alla fattispecie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La ritualità della notifica è accertamento di fatto del giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti presso la sede di una persona giuridica, la presenza del consegnatario nella sede fa presumere che egli sia addetto alla ricezione degli atti, salvo prova contraria a carico del destinatario.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la ritualità della notificazione del verbale di contestazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
  • Se la contestazione dell'illecito amministrativo è stata ritualmente notificata, il destinatario non può dolersi del mancato pagamento in misura ridotta, perché la scelta di non definire la sanzione nei termini previsti dall'art. 16 l. n. 689/1981 non è imputabile all'autorità procedente.
  • Il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dalla l. n. 689/1981 ha carattere speciale e organico, sicché non gli si applicano i termini generali della legge sul procedimento amministrativo né i termini propri di settori diversi, salvo espressa previsione.
  • Per le sanzioni amministrative, il riferimento temporale decisivo è quello previsto dalla disciplina speciale della l. n. 689/1981, non essendo consentito estendere in via analogica termini di decadenza previsti per diverse tipologie di procedimenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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