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Sentenza

Sentenza del 02/04/2019 n. 2046 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Ottemperanza - notifica della sentenza - consegna diretta - legittimità - messa in mora - obbligatorietà - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente chiedeva l'ottemperanza alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva annullato un avviso di accertamento TARSU 2011 e condannato il Comune al pagamento di 4.023,00 euro per spese di lite, oltre accessori. Il Comune si era rifiutato di pagare, sostenendo: l'irregolarità della notificazione della sentenza, effettuata mediante consegna diretta e senza attestazione di conformità; la mancanza di una formale messa in mora tramite ufficiale giudiziario; l'incompetenza del Comune, in ragione del dissesto finanziario e della competenza della Commissione straordinaria di liquidazione; nonché la necessità di una cauzione a garanzia di un'eventuale restituzione delle somme.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il giudice ha ritenuto valida la notificazione effettuata mediante deposito presso l'ufficio comunale preposto alla ricezione degli atti, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/1992. L'assenza dell'attestazione di conformità è stata qualificata come mera irregolarità, non lesiva della conoscenza dell'atto né del diritto di difesa. È stata inoltre esclusa la necessità di una messa in mora tramite ufficiale giudiziario, sia perché era decorso il termine legale per l'adempimento, sia perché il Comune aveva dichiarato per iscritto di non voler procedere al pagamento. Il debito per le spese processuali è stato considerato sorto con la sentenza, e non con il presupposto impositivo TARSU del 2011; pertanto non è stato ricondotto alla gestione anteriore al dissesto e alla competenza della Commissione straordinaria di liquidazione. Il Comune è stato dichiarato inadempiente e il giudice ha nominato un commissario ad acta, incaricato di dare esecuzione alla condanna entro 90 giorni, ponendo a carico del Comune un anticipo di 250 euro. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per metà; per la restante metà il Comune è stato condannato a pagare 350 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Consente, nel processo tributario, la notificazione mediante consegna diretta all'ente destinatario. Tale modalità è stata ritenuta idonea anche per notificare la sentenza ai fini dell'esecuzione.

  • Art. 69, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla sua notificazione.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La mancanza dell'attestazione di conformità non impedisce tale effetto quando non abbia arrecato concreto pregiudizio alla conoscenza dell'atto o alla difesa.

  • Art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La messa in mora tramite ufficiale giudiziario non è sempre necessaria per proporre il giudizio di ottemperanza; è richiesta nei casi previsti dalla norma, in particolare quando non sia stato rispettato il termine legale per l'adempimento e non vi sia già una dichiarazione scritta di rifiuto.

  • Art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora non è necessaria quando il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere. La comunicazione del Comune di non poter procedere al pagamento è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tale situazione.

  • Art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese processuali deriva dalla soccombenza e costituisce un'obbligazione autonoma, che sorge con la pronuncia giudiziale sulla regolazione delle spese.

  • Art. 3 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra i riferimenti normativi del provvedimento in relazione alla disciplina generale del processo tributario.

  • Art. 252 d.lgs. 267/2000

    La disciplina del dissesto attribuisce all'organo straordinario di liquidazione i debiti derivanti da fatti e atti di gestione anteriori al periodo individuato dalla legge. Nel caso concreto, l'obbligazione per le spese di lite è stata ritenuta successiva perché sorta con la sentenza.

  • Art. 5 d.l. 80/2004

    Richiamato dal Comune per sostenere l'assoggettamento alla procedura di dissesto dei debiti divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto ma riferibili a fatti di gestione anteriori; tale argomento è stato respinto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la consegna diretta della sentenza presso l'ufficio dell'ente competente a ricevere gli atti può essere sufficiente a far decorrere il termine per l'adempimento, anche senza notificazione tramite ufficiale giudiziario.
  • L'assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata non determina automaticamente l'invalidità della notificazione: se l'ente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e non dimostra un pregiudizio difensivo, il vizio può essere considerato una mera irregolarità.
  • Prima di proporre l'ottemperanza occorre verificare la scadenza del termine legale per il pagamento e l'eventuale esistenza di una dichiarazione scritta dell'amministrazione di non voler adempiere, che può rendere superflua una specifica messa in mora.
  • In caso di dissesto dell'ente locale, la competenza dell'organo straordinario di liquidazione dipende dall'origine temporale dell'obbligazione, non necessariamente dall'anno cui si riferisce il tributo. Le spese di lite possono sorgere autonomamente con la sentenza e quindi essere estranee alla gestione anteriore al dissesto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta quando l'amministrazione non esegue una sentenza; il commissario opera in luogo dell'ente per adottare gli atti necessari all'adempimento.
  • La richiesta di cauzione non può essere automaticamente imposta nel giudizio di ottemperanza per il pagamento delle spese di lite, soprattutto quando la garanzia prevista dalla legge riguarda somme diverse o presupposti differenti.

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