Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in nome collettivo, in persona dei soci, aveva convenuto il Ministero chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'esondazione di un fiume, deducendo che l'evento era riconducibile a fatti integranti il reato di inondazione colposa, con specifico riferimento a carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione del diritto. I giudici di merito avevano ritenuto che si applicasse il termine decennale di prescrizione ex art. 2947, terzo comma, c.c., decorrente dal rinvio a giudizio dell'ingegnere che aveva curato progetto e direzione dei lavori, oppure dalla successiva condanna penale di primo grado; avevano inoltre valorizzato il fatto che gli stessi attori, nel ricorso introduttivo, avevano indicato quella data come dies a quo. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato: 1) falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., sostenendo che la conoscenza tecnico-scientifica delle cause dell'esondazione e delle responsabilità connesse si sarebbe avuta solo con gli accertamenti conclusi nel 2008, e che la prova di una consapevolezza anticipata gravava sul Ministero; 2) violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sulla confessione, lamentando che la sentenza avesse tratto indebitamente dalla loro difesa processuale la prova di una precoce consapevolezza del diritto risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non prospettassero reali errori di diritto, ma solo una diversa lettura di merito volta a posticipare il dies a quo della prescrizione agli anni 2008/2009. In continuità con il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia avuto o potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta del terzo, la Corte ha affermato che l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza di elementi sintomatici di tale conoscibilità non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e privo di errori logici o di diritto. Ha quindi confermato l'impostazione del TSAP, secondo cui il rinvio a giudizio o la condanna penale dell'agente pubblico costituivano elementi idonei a rendere conoscibile la possibile responsabilità dell'amministrazione, e ha ritenuto non censurabile la valorizzazione, come indizio, della circostanza che gli stessi attori avessero indicato quella data come momento iniziale della prescrizione. Condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel danno illecito ciò avviene quando il danneggiato abbia o possa avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta del terzo.
art. 2947, comma 3, c.c.
Per i fatti costituenti reato si applica il termine prescrizionale più lungo previsto dalla norma, nella specie ritenuto decennale dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
La Corte rileva che i ricorrenti non hanno individuato un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio, ma hanno sostanzialmente contestato l'apprezzamento di merito sulla conoscibilità del danno.
art. 2729 c.c.
Le censure relative alle presunzioni semplici sono state ritenute inidonee a scalfire l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale.
art. 2730 c.c.
La Corte esclude che la valorizzazione di quanto affermato dagli stessi attori nel ricorso introduttivo integri una confessione rilevante in senso tecnico.
art. 229 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per la dedotta nullità della sentenza, ma non è ravvisato un vizio processuale idoneo a incidere sulla decisione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute, in sostanza, censure di merito non ammissibili in sede di legittimità.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza non è stata accolta, non emergendo un vizio processuale riconoscibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre non dalla mera percezione dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, una conoscenza sufficiente del nesso causale tra il danno e la condotta del terzo.
- L'accertamento del dies a quo della prescrizione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo se la sentenza sia priva di motivazione adeguata o sia viziata da errore di diritto o di sussunzione.
- La valorizzazione, da parte del giudice di merito, di elementi come il rinvio a giudizio o la condanna penale di un soggetto collegato alla condotta dannosa può essere legittimamente utilizzata come indice della conoscibilità della possibile responsabilità civile, se tale apprezzamento è coerente con gli atti di causa.
- Chi impugna per violazione di legge non può limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione fattuale della vicenda o a contestare il peso probatorio attribuito ai singoli elementi dal giudice di merito.
- La circostanza che la parte attrice abbia essa stessa indicato, nel giudizio di merito, una data come riferimento per il decorso della prescrizione può essere apprezzata dal giudice come elemento sintomatico della conoscenza o conoscibilità della causa del danno, senza che ciò integri necessariamente una confessione in senso tecnico.
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