Sentenza n. 1402/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale è stata negata l’istanza ex art 42 bis, d.lgs. n.151/2001 di assegnazione temporanea dalla Questura di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS--OMISSIS- e ogni atto presupposto e successivo; a) del decreto ministeriale n. -OMISSIS- , notificato in data 17.04.2025, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione temporanea di servizio presso il posto di polizia ferroviaria o il commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, per il ricongiungimento familiare in quanto padre di una bimba , -OMISSIS-, nata ad -OMISSIS- il 6.09.2024; b) Degli eventuali atti contenenti accertamenti e/o presunte risultanze istruttorie aliunde apprese dalla Questura di -OMISSIS-, nella misura nella quale siano posti a base del prefato provvedimento di diniego; degli atti preordinati, connessi e consequenziali. Nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere trasferito dalla Questura di -OMISSIS- Ufficio Mobilità, attuale sede di servizio, alla polizia ferroviaria o il commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.lgs 151/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, presso una sede di polizia ferroviaria o un commissariato per il ricongiungimento familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di assegnazione temporanea dalla Questura di attuale servizio a una sede di polizia ferroviaria o a un commissariato, deducendo la violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990, la violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il difetto di motivazione, il difetto dei presupposti, l’illogicità, la contraddittorietà, il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria, l’error in procedendo, lo sviamento e l’ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avesse richiamato generiche esigenze organizzative e di organico senza dimostrare l’indispensabilità e insostituibilità della sua presenza; che non fossero state adeguatamente valutate le esigenze delle sedi richieste, né chiarito l’assenso o dissenso delle amministrazioni interessate; che le carenze di organico fossero generalizzate nelle forze di polizia; e che il diniego non avesse effettuato un corretto bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’amministrazione e la tutela costituzionale della famiglia e della cura dei figli minori. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al trasferimento temporaneo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha rilevato che la disciplina speciale applicabile al personale delle forze di polizia consente il diniego dell’assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio e non richiede che tali esigenze siano eccezionali, particolarmente gravi, né che l’amministrazione dimostri l’indispensabilità o l’insostituibilità del dipendente. La motivazione, tuttavia, non può essere generica o formulata mediante mere clausole di stile; le esigenze ostative devono essere effettive, ragionevoli e non pretestuose. Nel caso concreto il diniego era adeguatamente motivato con riferimento alle esigenze di sicurezza della Questura, ai numerosi eventi e manifestazioni presenti nella città, alla delicatezza del settore Mobilità presso cui il dipendente prestava servizio, all’incidenza della sua assenza sull’organizzazione dell’ufficio, all’elevato numero di dipendenti già assegnati ad altre sedi e alla diversa situazione degli uffici richiesti, caratterizzata da sovraorganico presso il commissariato e da una lieve carenza, non ritenuta necessitante di ulteriore potenziamento, presso la Polfer. Il giudice ha escluso che il fatto che il ricorrente svolgesse mansioni amministrative rendesse irrilevanti le esigenze di sicurezza della Questura, poiché anche il supporto organizzativo al personale concorre al funzionamento della struttura. Le contestazioni sulla possibilità di sostituire il dipendente, sull’arrivo di nuovi allievi agenti e sulla consistenza degli organici non hanno dimostrato la manifesta illogicità o erroneità della valutazione amministrativa. Le valutazioni concrete sulle esigenze organiche e di servizio, una volta adeguatamente motivate e non pretestuose, rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili nel merito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disciplina generale sull’assegnazione temporanea per esigenze di maternità o paternità è stata ritenuta applicabile secondo la disciplina speciale prevista per il personale delle forze di polizia, che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha integrato l’art. 45 d.lgs. 95/2017 introducendo, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, una disciplina speciale dell’assegnazione temporanea, che ammette il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
È richiamato quale base della disciplina speciale che non subordina il diniego alla prova dell’indispensabilità o insostituibilità del dipendente, ma alla motivata rappresentazione di esigenze organiche o di servizio.
artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990
Le dedotte violazioni dei principi e delle garanzie procedimentali non sono state ritenute sussistenti.
art. 7 d.P.R. 254/1999
Il numero di dipendenti già aggregati ai sensi di tale disposizione è stato valorizzato nel quadro delle esigenze organizzative della Questura.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell’udienza pubblica per la definizione nel merito della controversia.
art. 182 c.p.c.
È stato applicato per consentire la regolarizzazione della procura alle liti ritenuta generica.
Massime di principio
- Nel regime speciale applicabile al personale delle forze di polizia, l’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità può essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che sia necessario dimostrare l’indispensabilità o l’insostituibilità del dipendente e senza che le esigenze debbano necessariamente essere eccezionali o particolarmente gravi.
- La motivazione del diniego di assegnazione temporanea deve rappresentare in concreto le esigenze organiche o di servizio ostative, non potendo limitarsi a formule generiche o di stile; tali esigenze devono essere effettive, ragionevoli e non pretestuose.
- Una volta adeguatamente motivate, le valutazioni dell’amministrazione sulle esigenze organizzative e di servizio appartengono alla discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili nel merito, salvo che emergano manifesta illogicità, erroneità, travisamento o pretestuosità.
- Il fatto che il dipendente operi in un ufficio amministrativo o di supporto, anziché direttamente in servizi operativi di ordine e sicurezza pubblica, non esclude che la sua assenza possa incidere sulle esigenze complessive di sicurezza e prevenzione della struttura di appartenenza.
- Nel giudizio contro il diniego di assegnazione temporanea, il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare l’erroneità concreta delle valutazioni amministrative relative agli organici e alle esigenze delle sedi coinvolte; mere allegazioni sulla sostituibilità del dipendente o su future assunzioni non sono sufficienti a evidenziare un vizio di legittimità.
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