Cassazione Penale, Sentenza n. 6368/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha qualificato il reclamo come impugnazione e ha affermato l'applicazione della sospensione feriale dei termini; ne consegue che il reclamo era tempestivo (i termini sono rimasti sospesi fino al 1/9/2022). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata (provvedimento del Ministero della Giustizia notificato il 18/08/2022; atto di reclamo pervenuto il 07/09/2022). Sborgia deduceva erronea applicazione di legge, sostenendo che il reclamo ha natura di impugnazione e che, pertanto, si applicano le regole sulla sospensione feriale dei termini, che sospendono i termini per proporre impugnazioni fino al 1º settembre.
Norme richiamate
Sospensione feriale dei termini (regole generali sulle impugnazioni)
Il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata è qualificato come impugnazione e, pertanto, i termini per proporla sono soggetti alla sospensione feriale estiva; nel caso concreto la sospensione ha reso tempestivo il reclamo ricevuto il 07/09/2022.
Sez. I, sentenza n. 25245 del 15/06/2021 (rv 281548)
Sez. I n. 25245 del 15.6.2021, rv 281548
Precedente confermativo della natura di impugnazione del reclamo contro il diniego di liberazione anticipata e dell'applicabilità delle disposizioni sulla sospensione feriale dei termini.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata va qualificato come impugnazione e, quindi, è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
- Se il termine per proporre impugnazione scade nel periodo feriale, i termini restano sospesi e ricominciano a decorrere dal 1º settembre; verificare sempre la data di notifica del provvedimento impugnato.
- Quando il reclamo è depositato subito dopo la sospensione feriale, occorre considerarlo tempestivo salvo diversa specificazione, e contestare eventuali decisioni che lo dichiarano tardivo invocando la sospensione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per tardività è utile proporre ricorso evidenziando la natura impugnatoria dell'atto e richiamando la normativa e la giurisprudenza sulla sospensione feriale.
- La pronuncia di cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio quando accerta errata interpretazione dei termini processuali legati alle ferie giudiziarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6281/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6288/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →