Sentenza n. 13413/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 25 giugno 2025, diretta al riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che l'autorità competente deve concludere il procedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e che tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato il silenzio-inadempimento del Ministero, competente a concludere il procedimento, e gli ha ordinato di provvedere sull'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel riesame il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale sul riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. La valutazione dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, e dovrà tenere conto dell'eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, gli strumenti necessari all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, originariamente Ministero dell'Istruzione e divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'imposizione di misure compensative per colmare differenze formative nell'ambito della valutazione dell'equivalenza della qualifica professionale estera.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce il quadro europeo per il riconoscimento delle qualifiche professionali e impone una valutazione sostanziale delle competenze, conoscenze, capacità, formazione ed esperienza dell'interessato.
direttiva 2013/55/UE
È la direttiva europea recepita dal d.lgs. 15/2016, che ha modificato la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve adottare il provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso di tale termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
- L'autorità amministrativa, nel valutare una qualifica professionale estera, deve considerare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, formazione ed esperienza professionale acquisite dall'interessato, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Qualora sussistano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'autorità competente deve valutare l'equivalenza sostanziale della qualifica e, se necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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