Cassazione Penale, Sentenza n. 6580/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP di Cremona del 24/03/2022 (pena di 3 anni di reclusione e sospensione patente per 1 anno e 4 mesi per il reato di cui all'art. 589‑bis c.1,4,8 c.p.) denunciando "illegalità della pena" ai sensi dell'art. 448 c.2‑bis c.p.p., sostenendo che non sarebbe stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, che a suo avviso sarebbe dovuta intervenire essendo la pena detentiva pari o superiore a 3 anni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, trattandosi di un delitto colposo (omicidio stradale ex art. 589‑bis), l'art. 33 c.p. esclude l'applicabilità dell'art. 29 e del secondo comma dell'art. 32 c.p. e limita l'ambito applicativo dell'art. 31 c.p.; ne consegue che l'interdizione dai pubblici uffici non è automaticamente applicabile nel caso di reato colposo con la pena irrogata, per cui non sussiste l'illegalità lamentata dall'impugnante. La Corte ha quindi respinto il motivo e dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; in sede di patteggiamento le pene concordate sono oggetto di omologazione dal GUP.
art. 589‑bis c.p.
Norma che disciplina l'omicidio stradale (reato colposo): la corte ha preso atto che si tratta di delitto colposo, con effetti sull'impossibilità di applicare talune pene accessorie previste per delitti dolosi.
art. 448 c.2‑bis c.p.p.
Prevede il vizio di "illegalità della pena" impugnabile in cassazione anche in caso di patteggiamento; il PG ha fondato su tale norma il ricorso, ma il vizio non è stato ritenuto configurabile nel caso concreto.
art. 611 c.p.p.
Norma sul deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero in Cassazione; citata per la produzione delle conclusioni del PG presso la Corte.
art. 33 c.p.
Interpretazione centrale della decisione: l'art. 33 c.p. esclude l'applicabilità di alcune pene accessorie (art. 29 e il secondo comma dell'art. 32) nel caso di condanna per delitto colposo, incidendo sulla possibilità di ritenere obbligatoria l'interdizione dai pubblici uffici.
art. 29 c.p.
Prevede l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria in alcuni casi; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non trovi applicazione automatica nei delitti colposi alla luce dell'art. 33 c.p.
art. 31 c.p.
Disciplina l'interdizione legale per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio, professione o arte; la Corte richiama che l'art. 33 limita l'applicazione di tale articolo nei delitti colposi (applicabile solo per pene inferiori a 3 anni o per pena pecuniaria).
art. 32 c.p.
Prevede l'interdizione legale in ipotesi di condanna a pene temporanee; il secondo comma è stato ritenuto non applicabile ai delitti colposi per effetto dell'art. 33 c.p.
Massime di principio
- Nei reati colposi (es. omicidio stradale ex art. 589‑bis) l'art. 33 c.p. può escludere l'applicazione di alcune pene accessorie previste per i delitti dolosi; pertanto l'assenza di una pena accessoria non costituisce automaticamente un'illegalità della pena.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile quando si censura l'omessa applicazione di una pena accessoria obbligatoria, ma l'organo che impugna deve dimostrare che quella pena accessoria è effettivamente dovuta alla luce della natura del reato e delle norme sopravvenute.
- Prima di proporre impugnazioni per "illegalità della pena" verificare la natura del reato (doloso vs colposo) e l'eventuale prevalenza di norme speciali (es. art. 33 c.p.) che escludono o limitano l'applicazione di pene accessorie.
- Se una pena accessoria è stata illegittimamente applicata, la Corte di legittimità può annullare la statuizione sull'accessorio senza rinvio; viceversa, se l'accessorio non è applicabile per legge, la censura per omissione è infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Nel contesto del patteggiamento, le parti non possono negoziare deroghe alle statuizioni di legge che siano perentorie o espressamente escluse dalla normativa: controllare sempre la compatibilità dell'accordo con le norme sostanziali.
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