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Sentenza

Sentenza n. 4993/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento Fasc-OMISSIS-6D/Area 1 Bis emesso in data 24.05.2024 con cui gli è stato confermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

Giustizia amministrativa202403733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, adottato a seguito del rigetto dell'istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva già ricevuto nel 2021 un divieto di detenzione di armi fondato principalmente su una denuncia-querela per minaccia, successivamente rimessa, e aveva chiesto il riesame del provvedimento dopo l'archiviazione del procedimento penale e l'assoluzione con formula piena dall'ulteriore contestazione di minaccia. Aveva inoltre rappresentato il trasferimento in altro Comune, l'assenza di ulteriori condotte censurabili e la definizione dei contenziosi con i vicini. La Prefettura, pur prendendo atto dell'assoluzione e del trasferimento, aveva confermato il divieto valorizzando la pluralità degli episodi e delle denunce provenienti da persone entrate in contatto con il ricorrente. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del T.U. n. 773/1931 e dell'art. 698 c.p.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, sviamento, motivazione mancante, carente o perplessa, nonché inadeguatezza della misura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Ha rilevato che l'istanza di riesame di un divieto di detenzione di armi impone all'Autorità di pubblica sicurezza una nuova istruttoria, puntuale e aggiornata, diretta a formulare una prognosi attuale e concreta sul pericolo di abuso delle armi. L'Amministrazione non può limitarsi a richiamare le precedenti valutazioni. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato utilizzava formule stereotipate e non motivava adeguatamente in ordine alla condotta successiva del ricorrente, all'assenza di nuovi comportamenti censurabili, alla remissione della querela e all'assoluzione con formula piena. Il giudice ha precisato che l'annullamento non determina automaticamente il venir meno di ogni possibile valutazione prefettizia negativa: la Prefettura deve riattivare il procedimento di riesame, conservando gli ampi margini di discrezionalità riconosciuti in materia. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 39 e 40 T.U. n. 773/1931

    Le disposizioni costituiscono la base normativa del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; il relativo esercizio richiede una valutazione aggiornata dell'affidabilità e del concreto pericolo di abuso.

  • art. 698 c.p.

    La norma è richiamata tra quelle la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; il testo non esplicita uno specifico profilo interpretativo autonomo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il riesame di un provvedimento prefettizio inibitorio relativo alla detenzione di armi impone una nuova istruttoria completa e aggiornata, riferita a tutte le circostanze esistenti al momento della nuova istanza.
  • Nel riesame del divieto di detenzione di armi, l'Amministrazione deve formulare una prognosi attuale e concreta sul pericolo di abuso, considerando il comportamento successivo dell'interessato, la sua personalità complessiva e ogni elemento sopravvenuto rilevante per l'affidabilità.
  • La Prefettura non può confermare il divieto mediante un apodittico o formale rinvio alle precedenti determinazioni, senza confrontarsi specificamente con gli elementi nuovi dedotti dall'interessato.
  • L'annullamento del provvedimento di conferma per carenza di istruttoria e motivazione comporta la riedizione del procedimento di riesame, ma non vincola l'Amministrazione a un esito favorevole, permanendo la discrezionalità prefettizia nella valutazione del pericolo di abuso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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