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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dell'Ente resistente sull’istanza del 05.03.2025 di erogazione del primo S.A.L. nell'ambito dell’agevolazione economica “Ripresa Sicilia” e sulla diffida trasmessa dalla ricorrente a mezzo PEC il 2 settembre 2025; e per la declaratoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del C.p.a., dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art. 2 della L.R. n. 7/2019, dell’obbligo di Irfis FinSicilia S.p.A. di concludere il procedimento avente ad oggetto l'erogazione del primo S.A.L. di cui all'istanza del 05.03.2025 nell'ambito dell’agevolazione economica “Ripresa Sicilia”; nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa, ex art. 31 comma 3 C.p.a., con conseguente condanna dell'Irfis FinSicilia S.p.A. a provvedere all’erogazione del primo S.A.L. di cui all'istanza sopra riportata.

Giustizia amministrativa202501892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di erogazione del primo S.A.L. di un finanziamento agevolato già concesso e sulla successiva diffida a provvedere

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente, cui era stato concesso con D.D.G. n. 2345/7.S del 10 novembre 2023 un finanziamento agevolato, in parte a fondo perduto, per l'importo massimo complessivo di € 603.000,00, e che aveva sottoscritto il contratto di finanziamento il 19 marzo 2024, ha presentato il 5 marzo 2025 una richiesta di erogazione del primo S.A.L. Dopo plurime richieste di integrazione documentale da parte di Irfis, alle quali l'impresa afferma di avere puntualmente adempiuto, l'erogazione non è stata effettuata. La successiva diffida trasmessa via PEC il 2 settembre 2025 è rimasta priva di riscontro. La ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di concludere il procedimento e, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., l'accertamento della fondatezza della pretesa con condanna all'erogazione del primo S.A.L. Irfis ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l'esecuzione di obblighi contrattuali di pagamento. La ricorrente ha replicato che la richiesta di erogazione costituiva l'atto iniziale di un procedimento amministrativo relativo alle verifiche sulla corretta esecuzione del progetto e sull'ammissibilità delle spese.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In materia di contributi e sovvenzioni, la fase antecedente alla concessione, nella quale l'amministrazione valuta discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo del beneficio, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la fase successiva alla concessione, concernente l'esecuzione del rapporto agevolativo e l'adempimento degli obblighi di pagamento, riguarda invece diritti soggettivi ed è devoluta al giudice ordinario. Nel caso concreto, il finanziamento era già stato assentito e la richiesta riguardava esclusivamente l'erogazione del primo S.A.L., nell'ambito della fase esecutiva del rapporto. Le verifiche sulla corretta esecuzione del progetto e sull'ammissibilità delle spese non implicavano, secondo il TAR, una nuova valutazione discrezionale sull'an o sul quomodo dell'erogazione, dovendo Irfis applicare la normativa vigente. L'azione avverso il silenzio non può fondare né eludere la giurisdizione amministrativa quando il rapporto sostanziale sottostante concerne un diritto soggettivo: gli artt. 31 e 117 c.p.a. hanno natura processuale e non attribuiscono una giurisdizione autonoma. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio non è ammissibile davanti al giudice amministrativo quando il rapporto sostanziale sottostante riguarda diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione ordinaria; la disciplina processuale del silenzio non crea una autonoma giurisdizione amministrativa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    L'accertamento della fondatezza della pretesa e la conseguente condanna a provvedere presuppongono che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 2 l. 241/1990

    L'obbligo generale di conclusione del procedimento non consente di devolvere al giudice amministrativo controversie che, per la natura della situazione soggettiva sottostante, spettano al giudice ordinario.

  • art. 2 l.r. n. 7/2019

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell'obbligo di conclusione del procedimento; non modifica il riparto di giurisdizione individuato in base alla natura sostanziale della pretesa.

Massime di principio

  • Nel settore dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche, la fase di concessione del beneficio, caratterizzata dalla valutazione amministrativa sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre la fase successiva alla concessione, relativa all'esecuzione del rapporto agevolativo e al pagamento delle somme dovute, appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la pubblica amministrazione non esercita un nuovo potere discrezionale.
  • La richiesta di liquidazione di un S.A.L. relativa a un finanziamento agevolato già concesso attiene, di regola, alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e tutela una posizione di diritto soggettivo, anche quando l'ente debba verificare la corretta esecuzione del progetto e l'ammissibilità delle spese rendicontate, se tali verifiche non comportano una nuova valutazione discrezionale sull'an o sul quomodo del beneficio.
  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento non è proponibile davanti al giudice amministrativo quando l'obbligo di provvedere si inserisce in un rapporto sostanziale avente ad oggetto un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, poiché gli artt. 31 e 117 c.p.a. hanno natura processuale e non fondano una giurisdizione autonoma.
  • Il difetto di giurisdizione relativo alla pretesa sostanziale non può essere aggirato qualificando come silenzio-inadempimento la mancata esecuzione di un obbligo di pagamento derivante da un rapporto agevolativo già perfezionato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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