Sentenza n. 383/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida della categoria B (n. -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, notificato in data 6 ottobre 2025, prot. Registro Ufficiale -OMISSIS-, emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Macerata, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida del sig. -OMISSIS-, mediante nuovo esame di idoneità tecnica; nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso, e, in particolare, della proposta di revisione della patente di guida n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Marche, Stazione di -OMISSIS-, del 20 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione tecnica della patente di guida di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Macerata aveva disposto la revisione tecnica della patente ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada, sulla base di una comunicazione dei Carabinieri fondata su generici contatti con la popolazione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 128 del d.lgs. 285/1992, sostenendo che non ricorrevano i casi di revisione obbligatoria, non essendo stato coinvolto in incidenti stradali né destinatario di contestazioni o sanzioni per violazioni del Codice della strada. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché l'irragionevolezza e il difetto di motivazione del provvedimento, che richiamava genericamente asserite condotte pericolose, senza indicare date, episodi, testimonianze, esposti o altri fatti concreti, limitandosi alla formula relativa a contatti con la popolazione e alla dicitura poco intelligibile concernente la ripartenza ad alta velocità e contromano. In terzo luogo, ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria, rilevando l'assenza di formali contestazioni di violazioni stradali. Ha inoltre evidenziato di avere superato poco meno di un anno prima una visita medica per l'idoneità psicofisica alla guida, con patente valida fino al dicembre 2026, e il pregiudizio derivante dalla necessità quotidiana dell'autovettura per la propria attività agricola e vita personale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, confermando nel merito le valutazioni già espresse in sede cautelare. Il primo motivo è stato assorbito. Sono stati ritenuti fondati il secondo e il terzo motivo, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'insufficienza dell'istruttoria. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'adozione della revisione tecnica della patente, il giudice ha affermato che una misura incidente sulla libertà di movimento e sull'attività d'impresa non può essere fondata sulla sola vox populi o su informazioni generiche de relato. Occorrono riscontri oggettivi e fatti specifici, concretamente individuati, dai quali emergano condotte pericolose e rivelatrici di una possibile inidoneità tecnica alla guida. La nota dei Carabinieri non indicava fatti accertati, date, testimonianze, esposti o sanzioni, sicché il provvedimento risultava privo di adeguato supporto motivazionale e istruttorio. L'annullamento è stato disposto salva ogni ulteriore determinazione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 285/1992
La revisione tecnica della patente, pur rientrando nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, deve essere sostenuta da fatti specifici e da riscontri oggettivi idonei a evidenziare condotte pericolose e una possibile inidoneità tecnica alla guida.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revisione deve contenere una motivazione concreta e intelligibile, non potendo fondarsi su indicazioni generiche o su mere informazioni de relato.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di ragionevolezza e buon andamento escludono che una misura incidente sulla libertà di movimento e sull'attività d'impresa sia adottata senza adeguata motivazione e istruttoria.
Massime di principio
- La revisione tecnica della patente di guida, anche quando è esercitata nell'ambito di un potere ampiamente discrezionale, deve essere basata su fatti specifici, concreti e verificabili, idonei a rivelare condotte pericolose e una possibile inidoneità tecnica alla guida.
- La sola vox populi, costituita da generiche informazioni riferite da terzi o da contatti indeterminati con la popolazione, non costituisce motivazione sufficiente per disporre la revisione tecnica della patente.
- Un provvedimento che incide significativamente sulla libertà di movimento e sull'attività lavorativa del destinatario deve indicare gli episodi, le circostanze e gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione, in modo da rendere effettivi il controllo giurisdizionale e la difesa dell'interessato.
- L'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia di revisione della patente non esonera dall'obbligo di una compiuta istruttoria e di una motivazione concreta, né consente di sostituire i riscontri oggettivi con mere informazioni generiche o non documentate.
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