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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5115 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego delle misure tariffarie preferenziali per l’importazione di alluminio dal Venezuela, documentata dalla bolletta IM4 n. (---) del 12/03/2008. I certificati d’origine inizialmente allegati erano stati ritenuti non conformi; la società aveva poi presentato un certificato sostitutivo. La CTR Toscana, con sentenza n. 80/23/12 del 16/01/2012, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non concedibile il beneficio dopo dieci mesi senza risposta delle autorità venezuelane. In cassazione, la società ha sostenuto, con il primo motivo, che si applicava la procedura di controllo a posteriori degli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993, non l’art. 93-bis, e che la CTR non aveva accertato l’invio delle due comunicazioni previste. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso applicando l’art. 93-bis anziché l’art. 85, oggetto dell’appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti dell’errata applicazione della procedura di controllo a posteriori: la CTR aveva richiamato impropriamente l’art. 93-bis e, soprattutto, non aveva verificato né motivato il rispetto delle due fasi e dei relativi termini previsti dall’art. 94, paragrafo 5. Il solo decorso di dieci mesi, senza riscontro delle comunicazioni prescritte, non era sufficiente a giustificare il diniego. La censura relativa al richiamo dell’art. 93-bis, considerato isolatamente, è stata invece ritenuta infondata, poiché la motivazione della CTR si basava sostanzialmente sugli artt. 94 e seguenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata quindi riconosciuta direttamente alla società la tariffa preferenziale: il suo ricorso ha ottenuto una vittoria processuale, mentre la spettanza finale del beneficio resta da decidere.

Norme richiamate

  • Art. 94, paragrafo 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.

    Il diniego delle preferenze per mancata verifica dell’origine può intervenire solo seguendo la sequenza prevista: prima attesa del termine di sei mesi e, in mancanza di risposta adeguata, invio di una seconda comunicazione; poi ulteriore attesa di quattro mesi. Il decorso di dieci mesi non basta, se non risulta che entrambe le comunicazioni e i relativi passaggi siano stati rispettati.

  • Articoli 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Deve, in proposito, evidenziarsi che, nel caso in esame, a norma dell'art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993, l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto preliminarmente trasmettere il certificato d'origine della merce importata dalla società N. s.r.l. all'autorità competente del Paese di esportazione, rappresentato dal Venezuela, eventualmente indicando i motivi di merito o di forma che giustificavano le verifiche suppletive.

    Il controllo a posteriori dei certificati d’origine richiede l’attivazione della procedura presso l’autorità competente del Paese esportatore e l’osservanza delle formalità e delle scansioni temporali previste. Il giudice che valuta il diniego deve accertare e motivare che la procedura sia stata correttamente instaurata e completata.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un beneficio doganale dipende dall’esito di un controllo a posteriori sull’origine delle merci, l’amministrazione deve applicare la procedura specificamente prevista dalla normativa pertinente, senza sostituirla con una diversa disciplina o con il semplice riferimento al tempo trascorso.
  • Se la procedura prevede comunicazioni successive e termini distinti, il diniego non può fondarsi sul solo decorso complessivo del tempo: devono risultare l’invio di ciascuna comunicazione, la sua sequenza e la scadenza dei relativi termini.
  • La decisione che nega il beneficio deve indicare gli elementi che dimostrano il rispetto della procedura e spiegare come questi giustificano il diniego; una motivazione generica o incompleta può comportare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame.
  • La cassazione con rinvio per un vizio nell’accertamento o nella motivazione non attribuisce automaticamente il beneficio richiesto: la spettanza sostanziale resta da determinare nel giudizio di rinvio.

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