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Sentenza

Sentenza n. 7218/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Questore di Roma il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, motivato dalla falsità dell'attestato di frequenza del corso di lingua italiana prodotto a corredo dell'istanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo: violazione della presunzione d'innocenza, poiché la falsità dell'attestato non era stata accertata con sentenza penale definitiva; insufficienza della prova della falsità della dichiarazione; mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre; mancata sottoscrizione dell'atto da parte del Questore. L'Amministrazione aveva accertato, mediante verifiche con gli uffici competenti, che l'attestato di lingua italiana allegato alla domanda era falso, e per tale ragione aveva deferito l'interessato all'autorità giudiziaria per falsità ideologica e uso di atto falso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 286/1998, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno costituisca motivo autonomo e sufficiente di diniego o revoca del titolo, senza necessità di una sentenza penale definitiva. L'Amministrazione può procedere a un'autonoma valutazione della falsità, purché fondata su elementi di riscontro e condotta secondo ragionevolezza. La motivazione del diniego è stata considerata adeguata. La non veridicità della dichiarazione rileva inoltre oggettivamente, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante, e può essere valutata quale indice di insufficiente integrazione e di mancata adesione ai principi che regolano i rapporti con l'Amministrazione. Le censure sulla presunzione d'innocenza e sulla prova della falsità sono state ritenute generiche e prive di allegazioni; la mancata traduzione del provvedimento costituisce mera irregolarità, eventualmente rilevante ai fini della rimessione in termini se abbia causato la tardività del ricorso, ma non determina di per sé l'illegittimità dell'atto; è stata infine ritenuta legittima la delega della firma del Questore a un dirigente dell'ufficio. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno

    La produzione di documentazione falsa costituisce motivo idoneo e sufficiente per negare o revocare il permesso di soggiorno, anche senza una sentenza penale definitiva, purché la falsità sia autonomamente accertata dall'Amministrazione sulla base di elementi idonei e secondo criteri di ragionevolezza.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La non veridicità della dichiarazione resa in un procedimento a istanza di parte può determinare la reiezione della domanda sotto un profilo oggettivo, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno di una domanda di permesso di soggiorno può giustificare autonomamente il diniego o la revoca del titolo, senza che sia necessario attendere una sentenza penale definitiva di condanna.
  • L'Amministrazione può accertare in via autonoma la falsità della documentazione prodotta in un procedimento di immigrazione; il relativo apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della ragionevolezza e dell'adeguatezza degli elementi di riscontro.
  • Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità di quanto dichiarato rileva oggettivamente ai fini della decisione amministrativa, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante, quando la conseguenza applicata non abbia natura propriamente sanzionatoria.
  • La mancata traduzione del provvedimento amministrativo nella lingua madre dello straniero costituisce, di per sé, una mera irregolarità e non determina l'illegittimità dell'atto; può rilevare ai fini della rimessione in termini soltanto se abbia concretamente causato la tardiva proposizione del ricorso.
  • La firma di un provvedimento del Questore può essere legittimamente delegata a un dirigente dell'ufficio, ove ciò avvenga nell'ambito delle competenze organizzative dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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