Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10456/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha notificato ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ma dal testo emerge che il ricorso non è stato poi depositato né iscritto a ruolo nei termini richiesti dall'art. 369 c.p.c. Le controparti, una volta ricevuto il ricorso e notificato il controricorso, hanno chiesto l'iscrizione a ruolo per ottenere la declaratoria di improcedibilità. La Corte rileva che la mancata produzione/deposito del ricorso e degli atti prescritti impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità e rende improcedibile l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito e iscrizione a ruolo del ricorso stesso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidandole in euro 5.400,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorrente, avendo il potere di contraddire, può chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità quando il ricorrente ometta il deposito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • La parte controricorrente, dopo aver notificato il controricorso, può attivarsi per ottenere l'iscrizione a ruolo e far valere l'improcedibilità del ricorso omesso dal ricorrente.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso legittima la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.