Sentenza n. 5202/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento della Regione Toscana Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022 comunicato con pec alla Eurofarm S.p.A. il 20.12.2022 con il quale l'Ufficio ha approvato l'elenco delle ditte fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015; - degli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 al Provvedimento della Regione Toscana Decreto Dirigenziale n. 224681 del 14.12.2022 comunicato con pec alla Eurofarm S.p.A. il 20.12.2022 di cui sopra con il quale sono stati annotati gli importi dovuti per ciascun anno a carico dell'Eurofarm S.p.A.; Nonché ancora: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, con il quale è stato certificato lo sforamento del tetto di spesa per i dispositivi sanitari; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o di natura istruttoria, anche non conosciuti ivi inclusi, ove occorrer possa, l'accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022, nonché l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 e relativi allegati, recanti l'inserimento dell'impresa nell'elenco dei fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e concertativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento regionale di payback sui dispositivi medici, insieme al decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione dello sforamento del tetto di spesa, alle linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e agli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto, tra l'altro, violazione degli artt. 2, 3, 42, 53 e 97 Cost., dei principi della CEDU e del diritto dell'Unione europea, irragionevolezza e disparità di trattamento; illegittima applicazione retroattiva del sistema di payback; lesione del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; violazione della direttiva 2014/24/UE; indeterminatezza o insufficienza dei criteri applicati; illegittima richiesta dell'IVA; violazione degli artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990 per mancata partecipazione delle imprese al procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La decisione è stata determinata dalla dichiarazione dell'impresa, depositata il 19 febbraio 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse ha impedito l'esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 6 l. 241/1990
Indicato tra le norme la cui violazione era stata dedotta dalla ricorrente in relazione all'istruttoria e alla partecipazione procedimentale; il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito.
art. 7 l. 241/1990
Indicato tra le norme la cui violazione era stata dedotta per la mancata partecipazione al procedimento; il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito.
art. 10 l. 241/1990
Indicato tra le norme la cui violazione era stata dedotta per la mancata partecipazione al procedimento; il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'interesse alla decisione deve sussistere fino alla definizione della controversia; se la parte ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito quando il ricorrente abbia rinunciato alla pronuncia di annullamento o abbia dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non comporta, di per sé, l'accoglimento o il rigetto dei motivi di ricorso, ma conduce alla definizione in rito della controversia.
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