Cassazione Penale, Sentenza n. 6962/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore del D'Angelo impugnava la conferma della condanna per ricettazione, denunciando: (i) violazione di legge e omessa rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3, c.p.p., perché era stata chiesta l'acquisizione del decreto di archiviazione del GIP (8.4.2015) dalla Procura di Savona; (ii) insussistenza del delitto presupposto e errata qualificazione giuridica: la ricezione sulla sua Postepay di Euro 211, provento della c.d. vendita truffaldina di cerchi in lega mai consegnati, sarebbe in realtà la parte finale e costitutiva della truffa (art. 640 c.p.), non un fatto autonomo di ricettazione (art. 648 c.p.). Sono state inoltre eccepite, in subordine, questioni di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha riqualificato il fatto da ricettazione a truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., ritenendo che l'accredito della somma sulla carta prepagata intestata al D'Angelo costituisse il momento del perfezionamento della truffa (conseguimento immediato del profitto e perdita definitiva per la vittima). Conseguentemente il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (termine massimo anni 7 e mesi 6); la sospensione per COVID non è risultata applicabile nel caso concreto, e la causa estintiva si è perfezionata alla data indicata in sentenza.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Originario capo di imputazione per ricettazione; la Corte però ha ritenuto che la condotta descritta non rientrasse in tale fattispecie perché l'accredito sulla carta prepagata era parte integrante del reato presupposto (truffa) e non un fatto successivo autonomo.
art. 640 cod. pen.
La Corte ha riqualificato il fatto in truffa, affermando che se il profitto del raggiro viene acquisito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il reato si perfeziona al momento dell'accredito sulla carta (momento e luogo di consumazione), con conseguente immediata disponibilità del profitto da parte dell'agente e perdita definitiva per la vittima.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa per lamentare omessa rinnovazione dell'istruttoria e acquisizione di atti (decreto di archiviazione); la Corte osserva che la difesa non ha insistito in udienza sulla rinnovazione e non ha assunto un ruolo decisivo sul punto nell'istruttoria di merito.
Massime di principio
- Se il profitto di una truffa è conseguito mediante accredito su carta prepagata intestata all'agente, il momento dell'accredito può coincidere con il perfezionamento del reato di truffa (art. 640 c.p.), e non essere un fatto successivo sanzionabile come ricettazione.
- La ricettazione (art. 648 c.p.) richiede che l'attività di ricezione del bene o del profitto sia estranea e successiva rispetto al reato presupposto; quando la ricezione è invece parte essenziale del meccanismo truffaldino, si deve qualificare come truffa.
- La Corte di legittimità può procedere a riqualificazione del fatto in sede di cassazione e decidere l'estinzione del reato per prescrizione se, a seguito della riqualificazione, viene raggiunto il termine estintivo.
- In difesa, la tempestiva acquisizione di provvedimenti favorevoli (es. decreto di archiviazione) e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. devono essere effettivamente sostenute e documentate in udienza per incidere sull'apprezzamento in sede di merito.
- Nel calcolo della prescrizione occorre tenere conto della giurisprudenza di legittimità relativa alla sospensione per COVID; la sua applicabilità dipende dalle specifiche date di deposito e arrivo del procedimento agli organi competenti.
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