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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1-OMISSIS- della Corte di Appello di Bari in funzione di Giudice del Lavoro - emessa nel giudizio n. -OMISSIS- R.G. tra l’odierno ricorrente ed il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore - nonché sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro nel procedimento avente R.G.N. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202500411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, delle sentenze passate in giudicato limitatamente al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, e sulla successiva sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro. Le pronunce avevano riconosciuto alla parte assistita il diritto all'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 e avevano condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dopo la notifica delle sentenze e il passaggio in giudicato della pronuncia d'appello, il Ministero non aveva eseguito il pagamento delle spese legali, quantificate dal ricorrente in complessivi 6.760,16 euro, oltre accessori. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito formalmente senza depositare difese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato per quanto di ragione e ha ordinato al Ministero della Salute di dare piena attuazione al giudicato, limitatamente al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario, con i relativi accessori di legge. L'azione è ammissibile perché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il giudicato non è stato considerato autoesecutivo, poiché la sua attuazione richiede la collaborazione dell'amministrazione debitrice. Inoltre, era decorso l'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero è stato assegnatario di un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per eseguire il pagamento e compiere tutti gli adempimenti necessari. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata all'eventuale ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre recupero del contributo unificato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l'esecuzione del giudicato e assegnare all'amministrazione un termine per adempiere.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede l'ulteriore termine di 120 giorni per consentire alle pubbliche amministrazioni di adempiere alle obbligazioni pecuniarie; il TAR ne ha rilevato il decorso.

  • l. n. 210/1992

    È richiamata nel giudicato del giudice ordinario quale fonte dell'indennizzo riconosciuto alla parte assistita; non costituisce il fondamento diretto dell'ordine di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando il giudicato riguarda un'obbligazione pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione.
  • Quando l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario richiede l'attività collaborativa dell'amministrazione debitrice e questa non provvede spontaneamente, il giudicato non può considerarsi integralmente autoesecutivo e può essere azionato mediante giudizio di ottemperanza.
  • Per l'esecuzione coattiva di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione occorre considerare il decorso dell'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e riservare la nomina del commissario ad acta all'eventuale ulteriore inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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