Sentenza n. 803/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 669 del 6 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 669 del 6 novembre 2024, relativa al pagamento del compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato con cui era stato riconosciuto il suo diritto a percepire il compenso individuale accessorio per il servizio prestato quale assistente amministrativo non di ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.122,29, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell'Amministrazione il 7 novembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Poiché il giudicato non risultava eseguito, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale ormai definitivo. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo tutti gli adempimenti necessari e pagando le somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo alla sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'accertata formazione del giudicato e l'assenza di prova della sua esecuzione legittimano l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine all'amministrazione soccombente di compiere gli adempimenti necessari entro un termine fissato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione interessata o a essa funzionalmente collegato, con facoltà di delega interna, e può ricevere il compito di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del titolo, incluso il pagamento delle somme dovute.
- L'azione di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione può essere proposta dopo la notifica del titolo alla sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio stabilito dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
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