Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, per un nuovo esame in piena autonomia decisionale, con l'esplicito richiamo all'obbligo di pronunciare sulle singole e distinte domande contenute nell'istanza originaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., con la censura della violazione dell'art. 81 c.p. e dell'omessa pronuncia su quattro specifiche richieste contenute nell'istanza: 1) esclusione del concorso formale tra alcuni delitti in materia di armi mediante eliminazione della pena per l'aggravante prevista dall'art. 23 L.110/75; 2) eliminazione della pena inflitta dal Tribunale di Bari del 16/06/2016 per la violazione della prescrizione della misura di prevenzione relativa al cd. 'oneste vivere'; 3) applicazione dell'istituto della continuazione (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) non per tutti i reati ma raggruppando reati omogenei; 4) eventualmente altri specifici punti obbligatori all'istruttoria. Il ricorrente ha denunciato che il giudice dell'esecuzione ha utilizzato formule di stile e non si è pronunciato concretamente su tali richieste.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione valutata in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente esaminato le specifiche richieste connesse all'applicazione dell'istituto.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione (unitarietà della pena per reati commessi mediante il medesimo disegno criminoso); il ricorrente lamentava violazione nella valutazione della sussistenza di un disegno criminoso comune.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Grounds di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge (lett. b) e omessa pronuncia o vizio della motivazione su punti decisivi (lett. e).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della esposizione del motivo in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti, con allegazione dell'istanza originaria per autosufficienza.

  • art. 23 L. 110/1975

    Norma richiamata in relazione all'aggravante prevista per reati in materia di armi; il ricorrente chiedeva l'eliminazione della pena relativa a tale aggravante per alcuni reati.

  • Corte costituzionale, sent. n. 183/2013

    Giurisprudenza richiamata per l'indicazione che, dopo annullamento, il rinvio deve avvenire ad organo in diversa composizione quando necessario per garantire il principio di imparzialità e corretto processo.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarsi espressamente su ciascuna richiesta specifica contenuta in una istanza: formule di stile o decisioni generiche che omettono di trattare punti distinti e rilevanti possono determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p. in relazione all'art. 81 c.p.) richiede una valutazione concreta e distinta circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso per i reati indicati; il giudice deve motivare caso per caso.
  • Se in una istanza sono formulate più domande o richieste differenziate (es. esclusione di aggravanti, eliminazione di specifiche pene, riconoscimento di continuazione per gruppi omogenei di reati), il giudice deve esaminarle separatamente e motivare sulle singole posizioni.
  • L'omessa pronuncia su punti decisivi costituisce vizio di motivazione/violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e legittima il ricorso per cassazione con possibile annullamento e rinvio.
  • In caso di annullamento per vizi procedurali o di omessa valutazione, la Corte può disporre il rinvio a giudice in diversa composizione quando lo richiedano ragioni di garanzia (cfr. Corte cost. n.183/2013).
  • Per presentare efficacemente ricorso contro un provvedimento esecutivo è utile allegare l'istanza originaria (principio di autosufficienza) e specificare chiaramente le richieste distinte, evidenziando eventuali omissioni o insufficienze motivazionali del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.