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Sentenza

Sentenza n. 4861/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202511916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per l’attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato che la pratica relativa all’ammissione del ricorrente risultava ancora “in sospeso” sul portale Universitaly e che, per tale ragione, non era possibile fissare l’appuntamento. La circostanza non è stata contestata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La permanenza della pratica in stato di sospensione sul portale Universitaly impediva di procedere alla fissazione dell’appuntamento e, soprattutto, l’assenza di ammissione allo studio presso un’istituzione italiana rendeva comunque non conseguibile il visto richiesto. Ne derivava il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sul silenzio contestato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L’azione contro il silenzio-inadempimento è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione di fatto non contestata che elimini l’interesse concreto e attuale alla decisione.
  • In materia di visto di ingresso per motivi di studio, l’assenza di ammissione del richiedente presso un’istituzione italiana impedisce il rilascio del visto e priva di interesse la contestazione del silenzio relativo alla convocazione per il procedimento di rilascio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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