Sentenza n. 4861/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per l’attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato che la pratica relativa all’ammissione del ricorrente risultava ancora “in sospeso” sul portale Universitaly e che, per tale ragione, non era possibile fissare l’appuntamento. La circostanza non è stata contestata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La permanenza della pratica in stato di sospensione sul portale Universitaly impediva di procedere alla fissazione dell’appuntamento e, soprattutto, l’assenza di ammissione allo studio presso un’istituzione italiana rendeva comunque non conseguibile il visto richiesto. Ne derivava il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sul silenzio contestato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio-inadempimento è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione di fatto non contestata che elimini l’interesse concreto e attuale alla decisione.
- In materia di visto di ingresso per motivi di studio, l’assenza di ammissione del richiedente presso un’istituzione italiana impedisce il rilascio del visto e priva di interesse la contestazione del silenzio relativo alla convocazione per il procedimento di rilascio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →