Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04337/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Le ricorrenti, figlie ed eredi del proprietario deceduto, avevano agito in via possessoria lamentando che la seconda moglie del de cuius e la figlia comune occupassero esclusivamente alcuni immobili caduti in successione (due appartamenti e un magazzino), rifiutando di consegnare le chiavi e determinando così uno spoglio. In primo grado la tutela possessoria era stata accolta, con riconoscimento del diritto di abitazione della moglie ex art. 540 c.c. limitatamente al piano terra e con condanna delle convenute al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del bene reintegrato nel possesso. In appello la decisione era stata confermata quanto alla reintegra, ma la domanda risarcitoria era stata rigettata perché le attrici non avrebbero specificato il danno e non avrebbero provato l’effettiva locazione o fruttuosità dei beni, nonostante le allegazioni circa il pregresso utilizzo locativo e le risultanze della CTU sull’autonomia dei beni. Con il ricorso per cassazione le attrici hanno dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per il rigetto del risarcimento da occupazione sine titulo, sostenendo che il danno da privazione del godimento può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per il mancato espletamento/ammissione delle prove orali volte a dimostrare la precedente locazione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria; 4) erronea compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli connessi e fondati alla luce del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite in tema di danno da occupazione senza titolo di immobile: il pregiudizio risarcibile deriva dalla concreta perdita della possibilità di godimento diretto o indiretto del bene, e, se non è dimostrabile nel preciso ammontare, va liquidato equitativamente, anche sulla base del canone locativo di mercato. La Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva erroneamente preteso la prova dell’effettiva e passata locazione del bene e aveva trascurato sia le allegazioni delle attrici sia la possibilità di una fruizione diretta o di una liquidazione equitativa. Ha inoltre osservato che le motivazioni sul magazzino erano apodittiche e non spiegavano perché non fosse risarcibile neppure per quello il danno da mancato godimento. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda risarcitoria e per la regolazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    Richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà e sul godimento del bene, in relazione al danno da privazione del possesso/godimento.

  • art. 456 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso come norma successoria, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 460 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso in relazione alla posizione del chiamato all'eredità, senza autonoma ratio decidendi.

  • art. 540 c.c.

    Richiamato per il diritto di abitazione della moglie superstite, riconosciuto in primo grado per l’appartamento al piano terra.

  • art. 1140 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso in tema di possesso e tutela possessoria.

  • art. 1102 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso, senza specifica applicazione autonoma nella decisione finale.

  • art. 1123 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso, senza specifica applicazione autonoma nella decisione finale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno non precisamente quantificabile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, inclusa la valutazione equitativa.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento generale della responsabilità aquiliana e del risarcimento per occupazione senza titolo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di prova per presunzioni semplici del danno da perdita del godimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte afferma che il danno e la concreta possibilità di godimento possono essere provati anche mediante nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza e presunzioni; è censurato l’uso improprio di tale norma da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova: al proprietario spetta allegare la concreta possibilità di godimento perduta, mentre il convenuto deve contestare specificamente se sostiene che il bene non sarebbe stato utilizzato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente illogica.

  • art. 156 c.c.

    Citato nel motivo di nullità della sentenza, senza autonoma elaborazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla regola della soccombenza sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare l’integrale compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al diritto di difesa e all’ammissione delle prove orali.

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il fatto costitutivo del risarcimento non è la mera lesione astratta del diritto di proprietà, ma la concreta perdita della possibilità di godimento diretto o indiretto del bene.
  • Il danno da privazione del godimento non è un danno in re ipsa in senso tecnico, ma può essere provato anche per presunzioni e può essere liquidato equitativamente quando non sia dimostrabile nel suo esatto ammontare, anche facendo riferimento al canone locativo di mercato.
  • Il proprietario che allega la perdita del godimento del bene assolve l’onere di allegazione descrivendo la concreta fruibilità perduta; se il convenuto intende escludere il danno deve contestare specificamente che il proprietario avrebbe mai esercitato tale godimento.
  • La prova dell’effettiva precedente locazione o di specifiche utilizzazioni fruttifere non è sempre necessaria per riconoscere il danno, potendo il giudice fare ricorso alla normale attitudine del bene a produrre utilità e ai parametri di mercato.
  • Una motivazione che pretenda, per il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, la dimostrazione della passata e concreta redditività del bene, senza considerare la fruizione diretta o la liquidazione equitativa, si pone in contrasto con i principi sull’onere della prova e sulla liquidazione del danno.

Come è indicizzato

MateriePossessoDivisione ereditariaProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.