Cassazione Civile, Ordinanza n. 16058/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche per il pagamento di euro 34.466,60, ritenuti dovuti dall'azienda sanitaria provinciale per prestazioni rese nell'anno 2009 e indebitamente decurtati in applicazione di sconti tariffari. L'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo la legittimità della trattenuta; il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava l'ingiunzione. In appello la società soccombente deduceva, tra l'altro, l'esistenza di un giudicato esterno preclusivo, l'errore della corte nel ritenere tardiva la produzione documentale relativa a tale giudicato, l'erronea esclusione della disapplicazione incidentale del decreto assessoriale regionale n. 170/2013, e l'omessa pronuncia o comunque l'erronea mancata sospensione del processo in attesa della definizione di giudizi amministrativi pendenti davanti al Consiglio di Stato. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul giudicato; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 112, 115, 345 c.p.c. per il mancato rilievo del giudicato esterno; violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, all. E, per la preclusione della disapplicazione del D.A. n. 170/2013; violazione degli artt. 295 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sospensione; violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello si era effettivamente pronunciata sull'eccezione di giudicato, escludendone l'operatività per la tardività della documentazione richiamata. Ha respinto anche il secondo motivo osservando che il giudicato esterno è sì rilevabile d'ufficio, ma nel caso concreto il ricorrente non aveva rispettato l'onere di autosufficienza, non avendo riprodotto integralmente il contenuto del provvedimento invocato né chiarito con precisione la sua efficacia preclusiva rispetto alla pretesa relativa all'anno 2009. Ha respinto il terzo motivo affermando che la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013 costituiva il fondamento diretto della pretesa creditoria e non un mero antecedente logico, sicché non era consentita la disapplicazione incidentale nei termini prospettati. Ha respinto il quarto motivo perché la corte territoriale aveva comunque esaminato l'istanza di sospensione, negandola in ragione della mancata prova della pendenza effettiva del giudizio amministrativo rilevante. Ha infine respinto il quinto motivo perché la sospensione ex art. 295 c.p.c. richiede la concreta pendenza della causa pregiudiziale e, in ogni caso, il ricorso difettava di specificità e autosufficienza. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla struttura sanitaria per il pagamento delle somme richieste.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la corte d'appello aveva effettivamente deciso sulle questioni dedotte.
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno/esterno.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo connesso alla valutazione del giudicato e della prova documentale.
art. 345 c.p.c.
richiamato con riferimento al divieto di nuove prove in appello, ritenuto non ostativo al rilievo del giudicato esterno ma comunque rilevante per la tardiva produzione documentale nel caso concreto.
artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E
richiamati per il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo; la Corte ha affermato che, nel caso concreto, il D.A. regionale costituiva il fondamento diretto della lesione dedotta e non un mero antecedente logico.
art. 295 c.p.c.
richiamato per la sospensione necessaria del processo; la Corte ha ribadito che essa presuppone la concreta pendenza della causa pregiudiziale e la sua idoneità a pervenire a decisione rilevante.
art. 366 c.p.c.
richiamato per l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, specie quanto agli atti processuali e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 372 c.p.c.
richiamato per ammettere, in presenza di giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata, la produzione del documento che lo attesta.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera o)
la Corte ha ribadito che lo sconto tariffario per le prestazioni rese dalle strutture private accreditate opera nel triennio 2007-2009.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, come quello interno, risponde a un interesse pubblico di stabilità delle decisioni e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo; tuttavia, in cassazione la parte che lo invoca deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportando gli atti rilevanti e chiarendo puntualmente la portata preclusiva del giudicato rispetto alla controversia decisa.
- La preclusione derivante da giudicato non è esclusa, di per sé, dal divieto di nuove prove in appello; resta però necessario che il ricorrente indichi con precisione il contenuto del provvedimento invocato e il nesso tra quel precedente e la domanda o eccezione esaminata nel giudizio attuale.
- Il potere del giudice ordinario di disapplicare incidentalmente un atto amministrativo illegittimo opera solo quando l'atto sia un mero antecedente logico della controversia e non quando esso costituisca la causa diretta della lesione del diritto azionato.
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede la pendenza effettiva della causa pregiudiziale e la sua concreta idoneità a definire una questione logicamente e giuridicamente pregiudicante; la mera allegazione di un giudizio amministrativo non basta.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di error in procedendo non esonera la parte dall'onere di indicare specificamente il fatto processuale e i documenti su cui il motivo si fonda, poiché la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.
- In tema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per il servizio sanitario nazionale, lo sconto tariffario previsto dalla normativa statale è stato interpretato come misura transitoria limitata al triennio 2007-2009.
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