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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il ricorrente è stato sospeso dal servizio per inottemperanza dell’obbligo vaccinale nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202200365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di sospensione dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione dal servizio, deducendone anzitutto la nullità o illegittimità per incompetenza del sottoscrittore e per asserita riserva della materia agli organi collegiali previsti dagli artt. 16 e 21 del d.P.R. 737/1981. Ha inoltre contestato la legittimità costituzionale della disciplina dell'obbligo vaccinale, assumendo la violazione degli artt. 4 e 35 Cost. e la lesione della tutela del lavoro. Ha sostenuto, altresì, che la sospensione fosse discriminatoria rispetto al regime previsto per il personale sanitario, per il quale sarebbe possibile l'assegnazione a mansioni diverse, e che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la possibilità di ricollocarlo prima di sospenderlo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla competenza, rilevando che l'art. 4-ter, commi 2 e 3, del d.l. 44/2021 attribuisce ai responsabili delle strutture il compito di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, accertarne l'inosservanza e disporre la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Compartimento regionale della Polizia ferroviaria costituisce un ufficio periferico con funzioni finali e il relativo dirigente è legittimato all'adozione dell'atto; inoltre, in caso di assenza o impedimento del titolare, l'art. 7 del d.P.R. 752/1985 consente l'assunzione della direzione da parte del dipendente di qualifica più elevata. Gli artt. 16 e 21 del d.P.R. 737/1981 sono stati ritenuti inconferenti, poiché riguardano le sanzioni disciplinari, mentre la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale è una misura non disciplinare, temporanea e con conservazione del rapporto di lavoro. Il TAR ha poi escluso il contrasto costituzionale della disciplina, richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023: l'obbligo vaccinale costituisce un non irragionevole bilanciamento tra libertà individuale, tutela della salute collettiva e diritto degli altri alla salute, fondato su dati scientifici non dimostrati erronei o indeterminati. La sospensione senza retribuzione è stata ritenuta proporzionata perché temporanea, priva di conseguenze disciplinari e accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro. Il giudice ha escluso anche l'obbligo di assegnare il dipendente a mansioni diverse, poiché la misura prevista dall'art. 4, comma 7, del d.l. 44/2021 riguarda il personale sanitario impossibilitato a vaccinarsi per ragioni di salute e non i lavoratori che scelgano di non vaccinarsi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, commi 2 e 3, d.l. 44/2021

    La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati [...] L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

    La disposizione attribuisce ai responsabili delle strutture il potere di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, accertarne l'inosservanza e sospendere immediatamente il dipendente dall'attività lavorativa, senza natura disciplinare e con conservazione del rapporto di lavoro.

  • art. 4, commi 2 e 7, d.l. 44/2021

    Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

    L'obbligo di assegnazione a mansioni diverse opera per il personale sanitario impossibilitato a vaccinarsi per motivi di salute e non si estende ai lavoratori che non adempiano volontariamente all'obbligo vaccinale.

  • art. 7 d.P.R. 752/1985

    Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata.

    In assenza o impedimento del titolare, il dipendente con qualifica più elevata può assumere la direzione dell'ufficio e adottare gli atti rientranti nelle relative funzioni.

  • art. 2, comma 1, lett. a), n. 5, d.P.R. 208/2001

    Istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera.

    I Compartimenti regionali della Polizia ferroviaria sono uffici periferici con funzioni finali; il loro dirigente è il responsabile della struttura legittimato ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.

  • artt. 16 e 21 d.P.R. 737/1981

    Le disposizioni riguardano le sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti; non regolano la sospensione non disciplinare conseguente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

  • artt. 4, 32 e 35 Cost.

    La disciplina dell'obbligo vaccinale e della sospensione temporanea è compatibile con la tutela del lavoro e con il diritto alla salute, in quanto espressione di un bilanciamento non irragionevole tra libertà individuale, salute collettiva e diritti degli altri.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio conseguente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. 44/2021 è una misura non disciplinare, temporanea e conservativa del rapporto di lavoro; non trova applicazione la disciplina delle sanzioni disciplinari prevista per il personale della pubblica sicurezza.
  • Il potere di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale e di adottare l'atto di sospensione spetta al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente; nell'organizzazione della Polizia di Stato tale responsabile può essere individuato nel dirigente del competente ufficio periferico con funzioni finali.
  • In caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, l'atto rientrante nelle funzioni della struttura può essere adottato dal dipendente con qualifica più elevata, ove non vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, secondo l'art. 7 del d.P.R. 752/1985.
  • L'obbligo di assegnare a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, previsto dall'art. 4, comma 7, del d.l. 44/2021, riguarda i soggetti impossibilitati alla vaccinazione per motivi di salute e non i lavoratori che non adempiano all'obbligo vaccinale per scelta.
  • La disciplina legislativa che impone un trattamento vaccinale può essere ritenuta irragionevole sul piano costituzionale, quando fondata su valutazioni scientifiche, solo se i dati scientifici posti a base della scelta legislativa risultino incontrovertibilmente erronei o talmente indeterminati da impedire un'applicazione razionale della legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaIncompetenza

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