Ordinanza n. 2278/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo relativo al pagamento di 403 fatture ENEL cedute alla banca ricorrente, già oggetto di una precedente sentenza di accoglimento in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
La banca ha promosso un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114 c.p.a., sostenendo che l’attività svolta dal Commissario ad acta non avesse integralmente soddisfatto il titolo esecutivo. In particolare, ha dedotto: l’omessa integrale imputazione dei pagamenti secondo l’art. 1194 c.c., con priorità degli interessi sulla sorte capitale; la permanenza di importi insoluti per sorte capitale e interessi di mora; la maturazione di ulteriori interessi nel periodo tra l’adozione dei mandati o degli atti pubblicistici di pagamento e l’effettivo accredito delle somme; l’omesso pagamento di cinque fatture che il Commissario aveva ritenuto già saldate; nonché il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. La banca ha inoltre contestato i conteggi relativi a 25 fatture, sostenendo che, una volta corretta l’imputazione dei pagamenti, residuassero ulteriori crediti per sorte capitale e interessi. Il subcommissario ha replicato che le cinque fatture risultavano documentate come pagate quanto alla sorte capitale, che gli interessi anatocistici non erano stati richiesti al momento dell’insediamento, che il differimento dell’accredito dipendeva dall’iter legale dei pagamenti e che le 25 fatture risultavano integralmente saldate.
La decisione
Il TAR non ha definito l’incidente di esecuzione nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori a carico del Commissario ad acta. Entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, il Commissario dovrà fornire chiarimenti scritti, corredati da documentazione, su tre profili: se il pagamento della sorte capitale delle cinque fatture contestate sia stato effettivamente documentato o risulti da altra prova; quale sia l’ammontare aggiornato degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., mediante specifico conteggio; e, per le 25 fatture contestate, quale fosse l’importo della sorte capitale e degli interessi maturati al momento del pagamento e se, applicando l’imputazione prevista dall’art. 1194 c.c., residui un credito insoluto. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 per la decisione sull’incidente di esecuzione.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La precedente sentenza del TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la proposizione dell’incidente di esecuzione e la richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del titolo.
art. 1194 c.c.
È richiamato quale criterio di imputazione dei pagamenti: in mancanza di diverso accordo, le somme versate devono essere imputate prima agli interessi e poi alla sorte capitale.
art. 1283 c.c.
È richiamato in relazione alla richiesta di accertamento e quantificazione degli interessi anatocistici eventualmente compresi nell’obbligo esecutivo.
artt. 21, 63, 64, 65 e 68 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria e della trattazione dell’incidente di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore contesta l’integralità o la correttezza dell’adempimento commissariale e le risultanze contabili sono controverse, il giudice può disporre chiarimenti documentati al Commissario ad acta prima di decidere l’incidente di esecuzione.
- In mancanza di un diverso accordo tra le parti, i pagamenti parziali devono essere imputati prima agli interessi maturati e solo successivamente alla sorte capitale, secondo il criterio previsto dall’art. 1194 c.c.; la verifica dell’integrale adempimento deve quindi essere compiuta applicando tale criterio ai singoli pagamenti.
- Per stabilire se un titolo esecutivo sia stato integralmente adempiuto, occorre considerare anche gli interessi maturati fino all’effettivo soddisfacimento del creditore, verificando il periodo eventualmente intercorso tra l’adozione degli atti di pagamento e l’accredito delle somme.
- Quando il creditore deduce la debenza di interessi anatocistici nell’ambito dell’ottemperanza, il giudice può richiedere uno specifico conteggio aggiornato per accertare se tali accessori siano compresi nell’obbligo risultante dal titolo e quale sia l’eventuale importo ancora dovuto.
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