Cassazione Civile, Ordinanza n. 28889/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo acquisito dalla ricorrente, dal quale risultava una posizione debitoria riferita a una cartella esattoriale di cui ella contestava l'avvenuta notificazione. In primo grado il giudice di pace aveva ritenuto inammissibile l'opposizione; in appello il Tribunale, richiamando la giurisprudenza sulle opposizioni a estratto di ruolo, ha ritenuto ammissibile in astratto il rimedio ma lo ha dichiarato inammissibile per tardività, assumendo che, trattandosi di contestazione della notificazione della cartella, l'opposizione dovesse essere proposta nei venti giorni ex art. 617 c.p.c. La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sua domanda non riguardava la mera regolarità formale della notificazione, ma l'inesistenza della notificazione dell'atto esattoriale e dunque l'esistenza stessa del titolo esecutivo; per questo, a suo dire, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza il termine decadenziale di venti giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, nonostante lo ius superveniens in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, perché il giudice di appello aveva già espresso un giudicato interno sull'esistenza dell'interesse ad agire. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso, affermando che nel caso concreto l'opposizione non andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché la contestazione era limitata alla mancata notificazione della cartella/atto esattoriale e non investiva fatti estintivi del credito o l'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata. Ne è derivata la conferma dell'inammissibilità per tardività dell'opposizione, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni. La Corte ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, senza pronuncia sulle spese per la sola presenza di intimati non costituiti.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
è utilizzabile quando si contestano l'esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata o fatti estintivi del credito; non quando si deduca solo l'omessa notificazione della cartella senza ulteriori questioni sul credito
art. 617 c.p.c.
si applica alle contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione e alle irregolarità/invalidità della notificazione dell'atto esecutivo o presupposto; l'opposizione è soggetta al termine decadenziale di venti giorni
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione alla concezione dinamica dell'interesse ad agire e agli effetti dello ius superveniens
art. 372 c.p.c.
indicato come mezzo per dimostrare in cassazione il persistente interesse ad agire nei giudizi pendenti, ove necessario
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma sopravvenuta che limita la diretta impugnazione del ruolo/cartella asseritamente non notificata ai casi in cui l'iscrizione a ruolo produca specifici pregiudizi; opera anche nei giudizi pendenti, salvo giudicato interno sull'interesse
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha introdotto la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevante anche per i giudizi pendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quando si contesti esclusivamente la regolarità della notificazione dell'atto, e non anche l'esistenza del credito o il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata.
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento corretto solo se la deduzione dell'omessa notificazione della cartella è strumentale a far valere fatti estintivi del credito o l'insussistenza del diritto di procedere in executivis.
- La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dal contenuto sostanziale delle censure, non dall'etichetta formale attribuita dalla parte.
- Il termine di venti giorni dell'art. 617 c.p.c. opera per le contestazioni che attengono al quomodo dell'esecuzione e rende tardiva l'opposizione proposta oltre tale termine.
- Lo ius superveniens in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire anche nei giudizi pendenti, ma non supera un espresso giudicato interno già formatosi sull'ammissibilità dell'azione e sulla sussistenza dell'interesse.
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