Ordinanza n. 146/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio formativo a lavoro subordinato, con preavviso di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Reggio Emilia – Sportello Unico per l'Immigrazione del 18 marzo 2026, con cui è stata respinta l'istanza presentata l'8 aprile 2024 per la conversione del permesso di soggiorno da tirocinio formativo a lavoro subordinato. È stato altresì impugnato, ove occorra, il preavviso di rigetto del 28 agosto 2024, nella parte recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Il ricorso comprendeva una domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dalla Prefettura di Reggio Emilia una relazione documentata sui fatti di causa, con eventuali allegati, da depositare nel fascicolo informatico entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha precisato che la mancata costituzione in giudizio è facoltativa, ma l'Amministrazione è comunque obbligata a eseguire gli incombenti istruttori disposti dal giudice, in ragione del dovere di collaborazione dell'Autorità pubblica con l'Autorità giudiziaria. In attesa della prosecuzione della trattazione, fissata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, il TAR ha disposto la sospensione medio tempore degli effetti del provvedimento impugnato. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda e della misura cautelare disposta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'amministrazione intimata può scegliere di non costituirsi in giudizio, ma tale facoltà non la esonera dall'obbligo di adempiere agli incombenti istruttori specificamente disposti dal giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari ulteriori elementi per decidere, può ordinare all'amministrazione competente il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e degli eventuali allegati entro un termine stabilito, disponendo la prosecuzione della trattazione in una successiva camera di consiglio.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere medio tempore gli effetti dell'atto impugnato contestualmente all'adozione di un'ordinanza istruttoria, senza definire il merito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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