Sentenza n. 380/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- adottato il -OMISSIS- (notificato in data 31/05/2021), con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 proposta da -ricorrente-; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Torino che ha dichiarato inammissibile l’istanza di emersione ex art. 103, comma 2, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Torino ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020, ritenendo incompatibile tale procedura con la precedente domanda di protezione internazionale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. 241/1990, dell’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020 e degli artt. 3 e 10, comma 2, Cost., sostenendo che non esiste alcuna preclusione normativa alla contemporanea pendenza della domanda di protezione internazionale e della domanda di emersione e richiamando le indicazioni ministeriali che ammettono la loro contemporanea proposizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del diritto al contraddittorio, lamentando di aver ricevuto un mero foglio informativo, anziché un preavviso di rigetto recante l’assegnazione di un termine per presentare osservazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione degli atti al Ministero dell’Interno per il riesame dell’istanza. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura sostanziale, osservando che non emergono elementi testuali, sistematici o teleologici idonei a escludere dalla procedura di emersione lo straniero titolare di un permesso temporaneo per richiesta di asilo o protezione internazionale. L’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale durante l’esame della domanda di protezione internazionale non equivale a una condizione di regolarità in senso stretto e non determina, di per sé, l’incompatibilità con la procedura di emersione. Un’interpretazione escludente sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria, in contrasto con la finalità della disciplina, volta anche a favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari e la tutela della salute individuale e collettiva. Il TAR ha precisato che resta impregiudicato il contenuto della decisione che l’amministrazione assumerà in sede di riedizione del potere, ma il riesame dovrà rispettare l’effetto conformativo del giudicato quanto alla compatibilità tra le due procedure. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il Collegio ha comunque rilevato che l’amministrazione aveva informato l’interessato delle ragioni del prospettato rigetto e gli aveva consentito di prendere posizione, sicché la censura partecipativa appariva comunque di dubbia fondatezza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 2, d.l. 34/2020
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno
La disposizione non contiene una preclusione espressa, testuale, sistematica o teleologica alla partecipazione alla procedura di emersione dello straniero titolare di un permesso temporaneo per richiesta di asilo o protezione internazionale.
art. 7, comma 1, d.lgs. 25/2008
Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale
L’autorizzazione a permanere nel territorio durante la procedura di protezione internazionale non determina una condizione di regolarità in senso stretto tale da impedire l’accesso alla procedura di emersione.
art. 3, commi 1 e 3, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all’erronea valutazione dei presupposti e al difetto di motivazione del provvedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione di un preavviso di rigetto è stata assorbita; il TAR ha comunque ritenuto che l’amministrazione avesse assicurato un livello minimo di contraddittorio informando l’interessato delle ragioni del prospettato diniego e consentendogli di prendere posizione.
artt. 3 e 10, comma 2, Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della compatibilità tra la procedura di emersione e la domanda di protezione internazionale e del divieto di trattamenti discriminatori.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato la possibilità di motivazione mediante riferimento a precedenti conformi del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La domanda di protezione internazionale e la domanda di emersione prevista dall’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020 sono, in linea di principio, compatibili, poiché la disciplina dell’emersione non contiene una preclusione espressa, testuale, sistematica o teleologica nei confronti dello straniero autorizzato a permanere in Italia in attesa della decisione sulla protezione internazionale.
- L’autorizzazione del richiedente protezione internazionale a permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale non integra, ai fini della procedura di emersione, una condizione di regolarità in senso stretto idonea a escludere l’accesso alla procedura.
- Un’interpretazione della disciplina dell’emersione che escluda automaticamente i richiedenti protezione internazionale è illegittima quando introduce un sacrificio non necessario e sproporzionato rispetto alle finalità della normativa, determinando una discriminazione della posizione giuridica dello straniero.
- L’annullamento del diniego fondato sull’asserita incompatibilità tra protezione internazionale ed emersione impone all’amministrazione di riesaminare l’istanza, senza predeterminare l’esito finale, ma vincolandola al rispetto dell’effetto conformativo derivante dall’accertata compatibilità tra le due procedure.
- Quando il provvedimento amministrativo è illegittimo per un errore sul presupposto sostanziale decisivo, l’accertamento di eventuali ulteriori vizi meramente formali o partecipativi può essere assorbito; tali vizi non devono essere esaminati se il loro accertamento non apporterebbe utilità ulteriore al ricorrente.
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