Sentenza n. 544/2026 - Firenze, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Tirreno di Maggini G. e I. S.n.c. il 21/3/2024: per l'annullamento dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti relativi ad attività turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva proposto il ricorso introduttivo chiedendo, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, di accertare che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla sentenza Telaustria, alla direttiva 2006/123/CE, all’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 18/2021. In subordine, chiedeva la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione e del d.l. n. 400/1993, con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti del 21 marzo 2024 la ricorrente aveva impugnato la delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, con cui il Comune aveva individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti contemplati dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 118/2022.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente del 30 dicembre 2025 di non avere più interesse alla decisione, ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Non è stata quindi esaminata nel merito la compatibilità della disciplina nazionale sulle concessioni demaniali marittime con il diritto dell’Unione europea, né la legittimità degli atti comunali impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR nell’ambito della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 3, comma 1, legge n. 118/2022
Indicato quale fondamento normativo degli atti comunali che individuavano il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Invocati dalla ricorrente quali parametri europei di compatibilità della disciplina nazionale, senza che il TAR ne abbia esaminato il merito.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà, senza esame di merito per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 36 codice della navigazione
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio di nuovi titoli concessori, domanda non esaminata nel merito.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Richiamato nelle domande della ricorrente per le richieste di accertamento e condanna, non decise per l’improcedibilità del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ove non emergano ragioni per una pronuncia di merito, determina l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito né i vizi dedotti contro gli atti impugnati né le questioni pregiudiziali prospettate dalla parte ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare unitariamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, comportando la definizione di entrambe le domande processuali con una pronuncia di improcedibilità.
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