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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23601 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento di Euro 9.907,88 relativa alla rettifica del valore dichiarato per una compravendita immobiliare del 1982. Ha dedotto, tra l'altro, l'erronea mancata applicazione dell'art. 1306 c.c. sull'estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altri coobbligati solidali, vizi di motivazione e l'intervenuto pagamento dell'importo richiesto per la definizione della lite. Ha inoltre contestato la prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le questioni relative al giudicato, al pagamento e alla prescrizione. I motivi relativi alla violazione di legge non contenevano il quesito di diritto e quelli relativi ai vizi di motivazione non contenevano il necessario momento di sintesi, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16 aprile 2009, durante il periodo di vigenza della norma. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 1306 c.c.

    Disciplina gli effetti della sentenza favorevole ottenuta da uno dei coobbligati solidali. La questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 1992 c.c., comma 3

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure relative agli effetti del giudicato e all'adempimento; la Corte non ha valutato la fondatezza della doglianza.

  • Artt. 53 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle proprie contestazioni in materia tributaria; non sono stati esaminati nel merito.

  • Artt. 2943, 2946 e 2948 c.c.

    Richiamati per contestare la prescrizione del credito tributario e la decorrenza del relativo termine. Anche questa questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Individua, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "L'onere della formulazione del quesito di diritto" e "l'analogo onere di formulazione del momento di sintesi"

    Per i ricorsi proposti nel periodo di sua vigenza, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi per i vizi di motivazione.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.; tale disciplina si applicava ai ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009, ma l'abrogazione non era applicabile al caso, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16 aprile 2009.

  • Legge n. 656 del 1994, art. 2-quinquies

    Richiamata in relazione all'istanza di definizione della lite e al pagamento dell'imposta dovuta; la Corte di cassazione non ha verificato se il pagamento effettuato fosse sufficiente a perfezionare la definizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso possono essere decisivi: quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità, impedendo l'esame del merito.
  • Per valutare la disciplina processuale applicabile occorre fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non semplicemente alla data di proposizione o di discussione del ricorso.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile non consente alla Corte di pronunciarsi sulle questioni sostanziali, come prescrizione, pagamento, condono o estensione del giudicato.
  • L'estensione a un coobbligato solidale del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato non è automatica quando la decisione favorevole dipende da ragioni personali; tuttavia, tale principio deve essere verificato nel merito dal giudice se il ricorso supera i requisiti di ammissibilità.
  • Nella redazione di un ricorso per cassazione ogni motivo deve essere autonomo, specifico e corredato dai requisiti formali richiesti dalla disciplina vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata.

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