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Sentenza

Sentenza n. 2816/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 520/2025, depositata e resa pubblica il 28 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 451/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 3 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 17 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 520/2025, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio mediante emissione della Carta Docente e accredito di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era corredata dall'attestazione di esecutività rilasciata il 17 marzo 2026. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, regolare notificazione al Ministero, mancata esecuzione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a dare attuazione alla pronuncia giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere giudizialmente per ottenere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando sia comprovata l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione obbligata, la mancata esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato, individuato in relazione agli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio stabilito dal titolo giudiziale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al persistente inadempimento dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato; al commissario possono essere attribuiti tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione obbligata, l'esecuzione del giudicato concernente somme di denaro può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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