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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44878/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa a indizi di reato per scambio elettorale politico‑mafioso (art. 416‑ter c.p.). I motivi principali erano: (1) violazione di legge e difetto di motivazione nella valutazione dei gravi indizi relativi alla configurabilità del reato di scambio elettorale politico‑mafioso, denunciando l'assenza di elementi che dimostrassero l'impiego di "modalità mafiose" nel procacciamento dei voti e rilevando che al momento dei fatti non sussisteva una sentenza definitiva che accertasse la sua qualità di appartenente alla mafia; (2) istanza di riqualificazione del fatto in corruzione elettorale; (3) censura della sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute non concrete né attuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fondato la sussistenza dei gravi indizi su plurime risultanze (intercettazioni, immagini di videosorveglianza, informative di P.G.), sulla qualificazione dell'indagato come referente della famiglia mafiosa di Petrosino e sulla circostanza che fosse sottoposto a misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) al momento dei fatti. La Corte ha ricordato che, per il reato di scambio elettorale politico‑mafioso (reato di pericolo), non è necessario un accertamento giudiziale definitivo della qualità di "mafioso": è sufficiente che dal quadro probatorio emerga che il soggetto eserciti un condizionamento percepito esternamente come proveniente da un sodalizio mafioso. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congruo il giudizio del Tribunale sulla persistenza del vincolo con l'associazione e sul pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; il provvedimento è stato trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416‑ter cod. pen. (scambio elettorale politico‑mafioso)

    La Corte conferma che, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che dall'accordo emerga che il procacciamento dei voti sia affidato a soggetti il cui condizionamento è percepito come derivante da un sodalizio mafioso; non è necessaria una sentenza definitiva che accerti la qualità di "mafioso".

  • art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La qualificazione dell'appartenenza al sodalizio può essere desunta da plurime risultanze investigative (precedenti, indagini, intercettazioni, misure di prevenzione) ai fini della valutazione della capacità intimidatrice e dell'influenza sul territorio.

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    Richiamato nel provvedimento di merito per la caratura criminale pregressa dell'indagato; la Corte prende atto dei precedenti come elementi utili nella valutazione complessiva della sua posizione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione relativa delle esigenze cautelari)

    Il Tribunale ha correttamente applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari connesse alla gravità indiziaria e alla natura mafiosa della condotta; la difesa non ha prodotto elementi concreti per superare tale presunzione.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen. (comunicazioni all'istituto penitenziario)

    Prevede l'obbligo di trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti inerenti allo stato cautelare dell'indagato.

Massime di principio

  • Per il reato di scambio elettorale politico‑mafioso (art. 416‑ter), non è necessario un accertamento giudiziale definitivo della qualità di appartenente alla mafia: può essere desunta da elementi probatori che dimostrino la capacità di condizionamento e la percezione esterna della provenienza mafiosa.
  • Misure di prevenzione, precedenti specifici, intercettazioni e immagini di videosorveglianza costituiscono elementi idonei a fondare la qualifica di "mafioso" ai fini indiziari, anche se la condanna definitiva interviene in epoca successiva.
  • La riqualificazione del fatto (es. in corruzione elettorale) non è automatica: occorre che gli elementi probatori risultino incompatibili con la ricostruzione del reato contestato; altrimenti la qualificazione operata dai giudici di merito è insindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
  • In materia cautelare per fatti connessi alla mafia, trova applicazione la presunzione relativa di esigenza cautelare; spetta alla difesa fornire elementi concreti che evidenzino la recisione dei rapporti con l'associazione per superarla.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato al controllo della congruità e logica della motivazione: censure generiche non sono idonee ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza.
  • Elementi tratti da colloqui del detenuto (anche con familiari) e da indagini successive possono integrare il quadro indiziario se valutati congruamente dal giudice, purché non violino principi di legalità delle prove.

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