Sentenza n. 13639/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento -della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, recante in oggetto: “Pratica n. 151/CV/2023. Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’Ufficio del Giudice di Pace di CECINA (Circondario di Livorno). (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 28 dell’11 aprile 2023)”, con la quale è stato nominato quale giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina (Circondario di Livorno) l’aspirante Ricci Serena; -del decreto ministeriale di nomina della medesima Dr.ssa Serena Ricci, ancorché ad oggi non conosciuto; -di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché incognito e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM del 17 dicembre 2025 di nomina di una candidata quale giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina, nonché il conseguente decreto ministeriale di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, indicando tra le sedi di preferenza l’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina. Pur vantando un’anzianità di iscrizione all’albo professionale risalente al 29 novembre 2007, aveva ottenuto il punteggio massimo di 3.650 punti, corrispondente a dieci anni di anzianità, in applicazione del limite previsto dall’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116/2017 e dal bando. La candidata nominata, iscritta all’albo dal 23 marzo 2011, aveva conseguito il medesimo punteggio e prevalso in ragione della minore età anagrafica. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata della graduatoria e della nomina, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025 aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 76 Cost. e della legge delega n. 57/2016, la previsione del limite massimo di dieci anni di anzianità. Secondo il ricorrente, la declaratoria imponeva di valutare l’intera anzianità professionale e rendeva illegittima la graduatoria formata applicando il limite incostituzionale. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del bando e della graduatoria provvisoria di ammissione al tirocinio, oltre a sostenere che la pronuncia di incostituzionalità non fosse applicabile a un rapporto ormai esaurito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestiva l’impugnazione della delibera finale di nomina. La graduatoria di ammissione al tirocinio non costituisce infatti atto terminale della procedura, ma atto prodromico rispetto alla successiva valutazione dell’idoneità e alla graduatoria finale per il conferimento dell’incarico. L’atto lesivo era quindi individuabile nella delibera del CSM del 17 dicembre 2025, ritualmente impugnata. Nel merito, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025, che ha eliminato dall’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116/2017 le parole relative al limite massimo di dieci anni di anzianità, ritenendole contrastanti con la legge delega, che imponeva di preferire, a parità di titoli, il candidato con maggiore esperienza professionale e soltanto in caso di ulteriore parità il candidato più giovane. Il Collegio ha escluso che la procedura fosse divenuta un rapporto esaurito: la delibera di nomina era stata tempestivamente impugnata e non aveva quindi acquisito stabilità per inoppugnabilità. Ha pertanto accolto il ricorso e imposto al CSM di rinnovare la valutazione dei concorrenti collocati nella graduatoria finale, compreso il ricorrente, valorizzando l’intera anzianità professionale senza il limite decennale e conformandosi alla declaratoria di incostituzionalità. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale rispetto agli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. 116/2017
in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità
La parte relativa al limite massimo di dieci anni è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la valutazione deve quindi considerare l’intera anzianità professionale.
art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017
la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario [...] redige la graduatoria degli aspiranti [...] e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio
La graduatoria di ammissione al tirocinio ha natura prodromica e non costituisce l’atto terminale della procedura di conferimento dell’incarico.
art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017
la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario [...] propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio
Il conferimento dell’incarico segue la fase di tirocinio e la valutazione dell’idoneità; la graduatoria finale per l’incarico è distinta da quella di ammissione al tirocinio.
art. 2, comma 3, legge 57/2016
La legge delega imponeva di privilegiare, a parità di titoli di merito, la maggiore esperienza professionale e, soltanto in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
art. 76 Cost.
La disposizione delegata che introduce un limite decennale alla rilevanza dell’anzianità professionale, alterando l’ordine dei criteri stabilito dalla legge delega, viola i limiti della delegazione legislativa.
art. 136 Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale; nel giudizio amministrativo la norma non è ulteriormente applicabile ai rapporti pendenti.
art. 30 legge 87/1953
Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale eliminano la norma incostituzionale con effetti retroattivi, salvo il limite dei rapporti definitivamente esauriti.
Massime di principio
- La graduatoria di ammissione al tirocinio, quando la procedura prevede una successiva valutazione dell’idoneità e una distinta graduatoria finale per il conferimento dell’incarico, non è l’atto terminale lesivo; l’impugnazione può essere proposta contro il provvedimento finale di nomina, senza necessità di impugnare immediatamente la graduatoria prodromica.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione applicata nella formazione di una graduatoria rende non ulteriormente applicabile la disposizione ai rapporti ancora pendenti e impone la rinnovazione della valutazione amministrativa secondo la disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale.
- Gli effetti retroattivi della dichiarazione di illegittimità costituzionale non si estendono ai rapporti definitivamente esauriti, ma una procedura amministrativa non può considerarsi esaurita quando il provvedimento finale di nomina sia stato tempestivamente impugnato e non abbia acquisito stabilità per inoppugnabilità.
- Quando la legge delega stabilisce che, a parità di titoli, deve prevalere la maggiore esperienza professionale e soltanto in caso di ulteriore parità la minore età, una disposizione delegata che appiattisca le anzianità oltre un determinato limite, consentendo al candidato più giovane di prevalere su quello più esperto, viola l’art. 76 Cost. per eccesso dai limiti della delega.
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