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Sentenza

Sentenza n. 1998/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202513600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 21 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio universitario ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento, determinando l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la refusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento volto al rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato il comportamento operoso dell'amministrazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo di materia poiché l'amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, come avvenuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto e l'attivazione del procedimento amministrativo cui l'istanza era preordinata soddisfano la pretesa azionata e determinano la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora concluso il procedimento sostanziale finale.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia adottato una condotta idonea a realizzare integralmente il risultato concretamente perseguito dal ricorrente con l'azione avverso il silenzio.
  • Il comportamento operoso dell'amministrazione intervenuto durante il giudizio può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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