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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 3959 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Raddoppio dei termini - Denuncia penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto, nella versione originaria, dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. Il raddoppio non può operare quando la denuncia all’Autorità giudiziaria sia stata presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario per l’accertamento. L’Amministrazione non può quindi utilizzare una denuncia tardiva per recuperare un potere accertativo ormai decaduto.

La decisione

È stato affermato che la denuncia penale deve intervenire entro il termine ordinario di accertamento affinché possa produrre l’effetto di raddoppiare i termini. Se la denuncia viene presentata dopo tale scadenza, l’accertamento notificato facendo leva sul raddoppio è tardivo e non può essere validamente sostenuto dall’Amministrazione. La disciplina introdotta dal d.lgs. 128/2015 conferma questo principio, vietando di utilizzare il raddoppio dopo la scadenza del termine ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    Nella versione originaria, consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una violazione tributaria per la quale sussiste l’obbligo di denuncia penale, ma tale effetto non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza del termine ordinario.

  • Art. 57 d.P.R. 633/1972

    Prevede, per l’IVA, il raddoppio dei termini in presenza di fatti penalmente rilevanti, con il limite che la denuncia deve essere effettuata tempestivamente e non può essere usata per riaprire termini già scaduti.

  • D.lgs. 128/2015

    La nuova disciplina conferma che l’Amministrazione finanziaria non può avvalersi del raddoppio dei termini dopo la scadenza del termine ordinario, quando sia già maturata la decadenza dal potere di accertamento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non è automatico: occorre una condotta astrattamente penalmente rilevante e una denuncia presentata entro il termine ordinario di accertamento.
  • Una denuncia penale tardiva non può sanare la decadenza dell’Amministrazione né consentire la notifica di un accertamento ormai oltre termine.
  • Per verificare la tempestività dell’accertamento occorre confrontare la data di scadenza del termine ordinario, la data della denuncia penale e la data di notifica dell’atto.
  • La mera esistenza di una denuncia non è sufficiente: devono essere rispettati i presupposti sostanziali e temporali previsti dalla normativa applicabile al periodo d’imposta.
  • In caso di accertamento notificato oltre il termine ordinario sulla base di una denuncia tardiva, il contribuente può contestare la decadenza dell’Amministrazione e l’illegittimità dell’atto.

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