Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4615/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202507188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione di una Commissione di Unità di Valutazione Integrata per il monitoraggio e il confronto sul progetto individuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il silenzio asseritamente formatosi sulla richiesta, avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria, di convocazione di una Commissione di Unità di Valutazione Integrata a favore del minore. La richiesta era finalizzata al monitoraggio e al confronto sul progetto individuale predisposto in attuazione di una precedente sentenza del TAR Campania. È stata inoltre chiesta la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere con atto espresso e motivato. Nel corso del giudizio sono emerse attività commissariali disposte nell’ambito dell’esecuzione della precedente sentenza, la delega del Direttore sanitario dell’ASL di Latina a una funzionaria quale Commissario ad acta, una richiesta di proroga dei termini e la richiesta di integrare il gruppo di lavoro con un medico neuropsichiatra infantile e un’assistente sociale. La decisione in esame si concentra su tali richieste e sulla sopravvenuta definizione dell’attività commissariale, senza sviluppare una decisione di merito sull’illegittimità del silenzio delle amministrazioni resistenti.

La decisione

Il TAR ha autorizzato, ora per allora, il Direttore sanitario dell’ASL di Latina, nell’esercizio delle proprie facoltà di delega, a integrare il gruppo di lavoro con i professionisti indicati nella richiesta del Commissario ad acta, rilevando che gli stessi risultavano presenti e firmatari della riunione dell’UVI del 2 luglio 2026, pur non essendo menzionati nella relazione conclusiva. Ha inoltre concesso, ora per allora, la proroga di trenta giorni dei termini per l’espletamento dell’incarico commissariale, prendendo atto che l’attività risultava conclusa il 2 luglio 2026. Infine, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di accesso al fascicolo telematico, evidentemente divenuta priva di oggetto. Il provvedimento non contiene una distinta statuizione di annullamento del silenzio né una condanna delle amministrazioni a provvedere sulla richiesta originaria; il dispositivo concerne le attività commissariali e l’accesso al fascicolo.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    La disposizione è richiamata quale fondamento del progetto individuale predisposto in attuazione della precedente sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza mediante Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può autorizzare anche successivamente, purché sia documentata la riferibilità delle attività svolte all’incarico commissariale, l’integrazione del gruppo di lavoro e la proroga del termine per il suo espletamento.
  • La proroga dei termini dell’incarico commissariale può essere disposta ora per allora quando dagli atti risulti che le attività necessarie all’esecuzione del giudicato sono state effettivamente svolte entro il periodo oggetto della proroga.
  • La richiesta di accesso al fascicolo telematico deve essere dichiarata priva di oggetto quando, nel corso del giudizio, non residui più un’utilità concreta e attuale collegata all’accesso richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.